Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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economiesuisse, actionuni e FH Schweiz affermano che l’agenzia nazionale dovrebbe operare in maniera il più possibile efficiente (anche per quanto riguarda i costi) e con

processi snelli. Secondo il CSS, a livello di legge va prevista una valutazione periodica dell’agenzia nazionale. Per NE bisogna fare in modo che l’agenzia nazionale disponga di sufficiente margine di manovra nello svolgimento dei suoi compiti. Le corrispondenti

disposizioni a livello di ordinanza devono garantire flessibilità e reattività e le valutazioni a cui è sottoposta l’agenzia nazionale non devono ridurne le prestazioni. L’USAM sottolinea l’importanza delle conoscenze del sistema della formazione professionale da parte

dell’agenzia nazionale nell’ambito della formazione professionale e chiede che i settori e le organizzazioni del mondo del lavoro siano coinvolti tempestivamente nell’attuazione.

Vari Cantoni suggeriscono o chiedono che il ruolo dei Cantoni e il partenariato tra

Confederazione e Cantoni siano sanciti dalla legge nell’articolo 6 (FR, TI, VD, NE, JU). Nella legge andrebbe iscritto in particolare il ruolo dei Cantoni nella cogestione (TI, JU, NE) e nella designazione (NE, VD) dell’agenzia nazionale. Secondo NE vi è il rischio che i Cantoni non possano più partecipare alle decisioni politiche in questo ambito. AG chiede che la

cooperazione tra Confederazione e Cantoni, in particolare nell’ambito della scuola

dell’obbligo, sia maggiormente sottolineata nel commento.

Mentre BE approva la trasformazione dell’agenzia nazionale in un istituto di diritto pubblico, PPD ed economiesuisse chiedono di esaminare in maniera approfondita questo aspetto. Un simile passaggio andrebbe effettuato soltanto se è ragionevole; economiesuisse propone inoltre di verificare se sia possibile e opportuno pubblicare un bando pubblico per il mandato dell’agenzia nazionale.

La CDPE fa notare che dovrebbe necessariamente essere inclusa nel processo di

trasformazione. Dal punto di vista dei Cantoni, la nuova forma organizzativa dell’agenzia nazionale deve inoltre essere adeguata a garantire a lungo termine gli scambi e la mobilità. La CDPE chiede che siano messi a disposizione i mezzi necessari e che il cofinanziamento dei Cantoni avvenga esclusivamente attraverso prestazioni proprie nel loro ambito di

competenza. Va inoltre chiarita la posizione dei Cantoni, in particolare per quanto riguarda la definizione di eventuali obiettivi strategici dell’agenzia nazionale.

FR e AG si dichiarano contrari alla la modifica della forma giuridica dell’agenzia nazionale: altrimenti i Cantoni non sarebbero più coinvolti nella gestione o lo sarebbero in maniera insufficiente. Il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni nella gestione dell’agenzia nazionale va garantito secondo la strategia relativa agli scambi e alla mobilità. AG chiede di mantenere l’organizzazione attuale, basata sul diritto privato, dell’agenzia nazionale.

Il CSS propone di non utilizzare all’articolo 6 capoverso 2 lettera b il termine «capacità», che considera ambivalente, e di parlare invece di «risorse e processi».

La FSAG propone di riformulare l’articolo 6 capoverso 2 nel modo seguente:

«2 Um als nationale Agentur bezeichnet werden zu können, muss die Institution

oder Organisation die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

a. Zu ihren Zwecken gehören die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und der nationalen und internationalen Mobilität in im Bereich der Bildung und

Jugend.

[…]»

4.8 Articolo 8 (Trattati internazionali)

Vari Cantoni (OW, NW, GL, ZG, FR, AI, TG) e la CDPE esprimono una riserva: nella

conclusione di trattati internazionali secondo gli articoli 8 e 13 (modifica di una

corrispondente disposizione nella LFPr) i Cantoni devono essere sentiti preventivamente,