Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine
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programma di mobilità anche gli studenti che, per esempio, svolgono i corsi di preparazione per sostenere un esame federale.
L’USAM e hotelleriesuisse fanno notare che nei capoversi 1 e 3 mancano le condizioni in base alle quali le istituzioni e le organizzazioni devono comprovare un rapporto con la Svizzera. Questo rapporto è invece necessario e va di conseguenza inserita una
formulazione che specifichi questo aspetto.
Capoverso 2
Per BE la formulazione riguardante la concessione dei sussidi è troppo restrittiva e non coerente. Chiede una formulazione meno restrittiva («überwiegend»).
L’USAM e hotelleriesuisse considerano poco chiara la formulazione «[…] che provengono dal sistema formativo svizzero […]». Anche il rapporto esplicativo è poco chiaro, in
particolare per quanto riguarda il concetto di «formazione terziaria» (delimitazione tra scuole universitarie e formazione professionale superiore) e l’eventuale requisito di aver svolto precedentemente studi in un indirizzo di studio rilevante per la borsa. L’ODEC propone di utilizzare nel commento l’espressione «sistema terziario» anziché «sistema universitario».
In base a quanto esposto in merito all’articolo 4 capoverso 1 lettera d, l’USIE propone di eliminare questo capoverso.
Capoverso 3
Per quanto riguarda la disposizione della lettera b, l’ODEC si chiede in che modo si possa provare che le misure di accompagnamento possono essere finanziate da sussidi federali e non da altre fonti. Fa notare che la disposizione attuale può potenzialmente sempre essere utilizzata come criterio di esclusione.
Capoverso 5
swissuniversities e il CSS osservano che la formulazione del capoverso 5 non è conciliabile con l’associazione a un programma internazionale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a perché in tal taso la Confederazione non può definire i corrispondenti parametri. Andrebbe specificato che questa disposizione si riferisce soltanto ai sussidi di cui all’articolo 4
capoverso 1 lettere b–f (CSS).
4.7 Articolo 6 (Delega di compiti a un’agenzia nazionale)
swissuniversities approva in generale le disposizioni sull’agenzia nazionale. BE, TG e VD, così come FSEA, accolgono con favore il fatto che i compiti dell’agenzia nazionale siano stati chiariti, specificati ed estesi a livello di legge. VD ritiene che l’agenzia nazionale possa in questo modo definire una strategia sostenibile per promuovere gli scambi in Europa e al di fuori dell’Europa.
Più parti approvano il fatto che i compiti dell’agenzia nazionale siano svincolati
dall’associazione ai programmi di formazione europei (BE, SO, BL, PBD, UDC ed
economiesuisse).
LU e AG approvano l’impiego di un’agenzia nazionale in particolare dal punto di vista del coordinamento nazionale. AG ritiene inoltre che la FPSM debba continuare a sostenere l’attuale agenzia nazionale Movetia.
Secondo l’USAM il riferimento alla mobilità nazionale all’articolo 6 capoverso 2 lettera a è corretto, ma troppo poco concreto per quanto riguarda la promozione effettivamente ad essa connessa e le spese. Nella legge va pertanto inserita una disposizione in merito. A sua volta hotelleriesuisse osserva che la mobilità nazionale non è l’oggetto della legge e che l’articolo 6 non chiarisce se i compiti dell’agenzia nazionale riguardino anche l’ambito nazionale. Un eventuale compito di coordinamento a livello nazionale dovrebbe essere menzionato
esplicitamente.