Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi» · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
La Commissione ha tuttavia respinto questo modello, principalmente perché il trattamento differenziato dei prodotti renderebbe il sistema più complicato e meno trasparente. Sulla base dell’esperienza acquisita con l’elenco delle specialità, la gestione di un elenco con prodotti di marca di categoria A sarebbe molto onerosa e richiederebbe risorse supplementari. Per i prodotti della categoria B, l’Ufficio federale dovrebbe inoltre controllare che i contratti garantiscano ai pazienti un’offerta sufficiente. Nel complesso questo nuovo modello comporterebbe notevoli oneri aggiuntivi.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 37a Centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici
L’autorizzazione dei centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici non sarà più disciplinata unicamente a livello dell’OAMal ma ora anche nella LAMal. È previsto che i centri di consegna saranno autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS con riferimento a un assicuratore soltanto se hanno stipulato con quest’ultimo un contratto ai sensi dell’articolo 52b PP-LAMal o se sono tenuti a fornire una prestazione in virtù di una misura cantonale fondata sull’articolo 45 PP-LAMal. L’autorizzazione dei centri di consegna non è dunque assoluta bensì valida soltanto con riferimento all’assicuratore con il quale il centro ha stipulato un contratto ai sensi dell’articolo 52b PP-LAMal. Per gli assicurati ciò significa che l’assicuratore assume soltanto i costi delle prestazioni il cui prezzo è stato negoziato in un contratto con un centro di consegna. Se invece l’assicurato sceglie un fornitore di prestazioni che non è stato autorizzato dal suo assicuratore, quest’ultimo non è tenuto ad assumere i costi.
Art. 38 primo periodo
Le condizioni d’autorizzazione dei centri di consegna di mezzi e apparecchi saranno ora definite separatamente a livello della legge. L’enumerazione dei fornitori di prestazioni la cui autorizzazione è disciplinata dal Consiglio federale deve dunque essere adeguata affinché i centri di consegna di mezzi e apparecchi non vi siano più inclusi.
Art. 44 cpv. 1
L’attuale disposizione relativa alla protezione tariffale secondo cui i fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall’autorità competente e non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previste dalla LAMal è completata nel senso della promozione della concorrenza tra fornitori di prestazioni. In merito, la proposta prevede che saranno rimborsati al massimo i prezzi e le tariffe che i partner tariffali hanno negoziato o che sono stati fissati dall’autorità competente. Nel contempo devono rimanere possibili anche rimborsi inferiori ai prezzi e alle tariffe stabiliti da una convenzione o da un’autorità competente; viene così introdotto un elemento di concorrenza supplementare. Con-