Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi» · 17 pagine
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formemente all’articolo 52 capoverso 3 LAMal, questa normativa si applica già oggi esplicitamente alle analisi, ai medicamenti nonché ai mezzi e agli apparecchi.
La nuova formulazione dell’articolo 44 avrà una duplice ripercussione: da un lato in futuro il campo d’applicazione dell’articolo 44 sarà esteso anche ai mezzi e agli apparecchi diagnostici e terapeutici, ciò che finora non avveniva (cfr. art. 44 cpv. 1 secondo periodo LAMal). D’altro canto questa nuova formulazione non concerne soltanto i contratti di consegna disciplinati dal presente progetto preliminare e i prezzi negoziati su questa base (art. 52b PP-LAMal), bensì tutti i prezzi e le tariffe stabiliti per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni oppure, nei casi previsti dalla legge, dall’autorità competente (art. 43 cpv. 4 LAMal). Tuttavia non cambia la prescrizione fondamentale che impone ai fornitori di prestazioni di non esigere dagli assicurati rimunerazioni superiori. In questo senso, per gli assicurati rimane valido il principio della protezione tariffale. Per questo motivo, in virtù dell’articolo 59 LAMal sarà ancora possibile sanzionare i fornitori di prestazioni inadempienti.
Art. 45 cpv. 2
Possono intervenire circostanze per cui un assicuratore non può più garantire ai propri assicurati un’offerta appropriata e di alto livello qualitativo per tutti i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici, sia perché ha negoziato contratti con un numero insufficiente di centri di consegna, sia perché i negoziati contrattuali sono falliti. Per ovviare a questa situazione, è necessario prevedere che il governo cantonale possa adottare misure temporanee per garantire che gli assicurati ricevano comunque prestazioni ai sensi della presente legge, rispettando le disposizioni dell’articolo 44 PP-LAMal. Si tratta di una sorta di ultima ratio, nell’ipotesi e con l’obiettivo di ripristinare il più rapidamente possibile le condizioni normali.
Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 e cpv. 3 primo periodo
Conformemente all’articolo 24 LAMal, l’AOMS assume i costi delle prestazioni di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera b LAMal per i mezzi e gli apparecchi atti a curare o a diagnosticare una malattia e i relativi postumi, alle condizioni previste dagli articoli 32–34 LAMal. L’obbligo di assumere mezzi e apparecchi continuerà a essere stabilito dalla Confederazione. Tuttavia, poiché il DFI non dovrà più emanare disposizioni relative al rimborso di mezzi e apparecchi, tale compito deve essere stralciato dalla legge.
Art. 52b Contratti di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici
Cpv. 1
Per quanto riguarda il tenore dei contratti di consegna per il rimborso di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici, occorre prestare attenzione affinché i prezzi siano strutturati in maniera adeguata (p. es. in merito al ricorso all’acquisto, al noleggio, a soluzioni forfettarie, al pagamento separato per l’istruzione iniziale e la manutenzione) e siano calcolati secondo le regole dell’economia.
Cpv. 2