Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi» · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

In un modello contrattuale basato sulla concorrenza e volto all’autonomia delle parti contraenti, in linea di principio i centri di consegna e gli assicuratori devono essere liberi di scegliere i loro partner. Tuttavia, la libera scelta è limitata se ciò è necessario per garantire l’assistenza medica agli assicurati. Ciò significa che nel rispettivo Cantone dev’essere garantita un’offerta appropriata e di alto livello qualitativo per tutti i mezzi e gli apparecchi.

È inoltre opportuno formulare una riserva generale e ricordare ai centri di consegna e agli assicuratori che sono vincolati dalle disposizioni della LCart e che possono svolgere le loro attività unicamente nell’ambito delle disposizioni della presente legge. Ciò significa che i negoziati riguardanti i contratti di consegna che si svolgono, ad esempio, tra associazioni o grandi gruppi di centri di consegna e/o di assicuratori, possono essere qualificati come accordi in materia di concorrenza ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LCart e potrebbero essere problematici dal punto di vista del diritto della concorrenza, in quanto eventualmente i prezzi per il calcolo del rimborso di mezzi e apparecchi possono essere concordati (art. 52b cpv. 2 PP-LAMal). Senza motivi di efficienza economica ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LCart, tali contratti di consegna potrebbero essere vietati e quindi potrebbero essere pronunciate sanzioni. In questo contesto la riduzione di eventuali costi burocratici o amministrativi dei negoziati a livello delle associazioni non può essere considerata un motivo di efficienza ai sensi della legge sui cartelli.

Possono essere problematici dal punto di vista del diritto dei cartelli anche i negoziati riguardanti i contratti di consegna di gruppi più piccoli, ad esempio piccole e medie imprese costituite da assicuratori o centri di consegna. Questi contratti devono essere valutati caso per caso. Per le imprese interessate, che devono sempre rimanere indipendenti, le seguenti forme di cooperazione possono servire come orientamento:

 gli assicuratori possono costituire gruppi di acquisto senza violare la legge sui cartelli se il raggruppamento consente loro di ottenere condizioni di acquisto migliori che altrimenti non sarebbero state possibili (p. es. sconti di quantità). Tuttavia, i vantaggi ottenuti dovrebbero generalmente ripercuotersi sugli assicurati;

 i centri di consegna possono costituire consorzi se, in un caso concreto, non sarebbero in grado di presentare un’offerta separata (p. es. assortimento di prodotti troppo piccolo e/o quantità insufficiente di un prodotto) per una gara d’appalto per la fornitura di mezzi e apparecchi indetta da uno o più assicuratori.

Tuttavia, più il gruppo è grande e meno le argomentazioni a sostegno della sua costituzione sono fondate, maggiore è il rischio di una violazione della legislazione sui cartelli.

Art. 52c Informazione degli assicurati sulla consegna di mezzi e apparecchi

diagnostici e terapeutici

Cpv. 1

Affinché gli assicurati sappiano presso quali centri di consegna ritirare i mezzi e gli apparecchi che il loro assicuratore rimborserà, gli assicuratori devono mettere a loro