Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi» · 17 pagine

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ria, il numero di fornitori di servizi è troppo elevato rispetto al fabbisogno. È quindi possibile che alcuni centri di consegna non siano in grado di stipulare un contratto con tutti gli assicuratori o non siano affatto in grado di stipulare contratti e siano pertanto esclusi dal mercato. In tale eventualità alcuni centri sono disposti ad accettare un prezzo più basso, per cui i costi diminuiscono. La concorrenza può anche avere un impatto positivo sulla qualità delle prestazioni. In caso di offerta insufficiente, invece, i centri di consegna potrebbero teoricamente ottenere prezzi più elevati, in quanto gli assicuratori non avrebbero altra scelta se non quella di stipulare un contratto con tutti i centri per garantire ai loro assicurati un’offerta adeguata. In questo caso, la concorrenza non produrrebbe effetti positivi sulla qualità delle prestazioni.

5.3 Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni dovranno verificare, su notifica di un assicurato o di un fornitore di prestazioni, se l’assicuratore in questione garantisce ai suoi assicurati un’offerta appropriata e di alto livello qualitativo per tutti i mezzi e gli apparecchi. Se non è il caso, essi sono tenuti a garantirla mediante le misure previste nell’articolo 45 PP-LAMal. Per i Cantoni ciò comporta oneri amministrativi supplementari, in considerazione dei numerosi centri di consegna e dell’ampia gamma di prodotti, stimata fra 10 000 e 20 000 prodotti di marca.

Poiché i Cantoni svolgono un ruolo importante nel sistema proposto, la CSSS-N ha invitato la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) a esprimere un parere nell’ambito di una consultazione preliminare. Per la Commissione, la valutazione dell’attuabilità delle misure era di fondamentale interesse. Nella sua risposta, la CDS ha fatto notare che un’offerta insufficiente può essere difficile da dimostrare. Ad esempio, non viene definita la distanza ragionevole dalla farmacia più vicina che ha stipulato un contratto EMAp con l’assicuratore del paziente. Le situazioni in cui i Cantoni devono intervenire restano quindi poco chiare. È prevedibile che la questione possa essere oggetto di complicati procedimenti giudiziari. In generale, la CDS esprime dubbi sulla fattibilità del progetto e teme costi amministrativi e finanziari supplementari per i Cantoni.

6 Rapporto con il diritto europeo

La libera circolazione delle persone richiede un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, come previsto nell’articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea15 (TFUE). Il diritto dell’Unione europea non prevede tuttavia l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, poiché gli Stati membri conservano la facoltà di determinare l’impostazione, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza

15 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1.