Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi» · 17 pagine
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disposizione l’elenco dei centri di consegna con cui hanno stipulato un contratto, nonché i mezzi e gli apparecchi che vi si possono ottenere. Ciò vale anche per eventuali modifiche dell’assortimento dei centri di consegna. Tutti gli assicurati devono avere accesso a queste informazioni, non solo quelli del rispettivo assicuratore.
Cpv. 2
Gli assicurati devono sapere quali centri di consegna sono autorizzati, con riferimento ai vari assicuratori, a fornire a carico dell’AOMS mezzi e apparecchi, e quali di questi sono disponibili, in modo da poter scegliere il loro assicuratore in funzione di tale elenco. Gli assicuratori sono pertanto tenuti a pubblicare le eventuali modifiche dell’elenco, mentre gli assicurati devono poter consultare in qualsiasi momento l’elenco aggiornato.
Cpv. 3
Per evitare che gli assicurati siano costretti a pagare le fatture di tasca propria se si recano in un centro di consegna non autorizzato dal loro assicuratore, i centri di consegna devono essere esplicitamente obbligati a informare gli assicurati prima di consegnare loro un mezzo o un apparecchio diagnostico e terapeutico se non sono autorizzati a fornire prestazioni a carico dell’AOMS per questo assicuratore perché non hanno stipulato con quest’ultimo un contratto di consegna ai sensi dell’articolo 52b PP-LAMal. Se un fornitore di prestazioni viola questo obbligo d’informazione, non ha diritto al rimborso delle prestazioni secondo la LAMal poiché non può provare di aver stipulato un contratto con l’assicuratore.
Art. 52d Organo cantonale di controllo
Cpv. 1
Per garantire la disponibilità di mezzi e apparecchi necessari dal punto di vista medico e soggetti all’obbligo di assunzione, è necessario prevedere un organo di controllo cantonale che, su notifica di un assicurato o di un fornitore di prestazioni ai sensi dell’articolo 37a PP-LAMal, valuta se un assicuratore garantisce un’offerta appropriata e di alto livello qualitativo nella rispettiva regione.
Cpv. 2
Su richiesta, l’assicuratore deve fornire all’organo di controllo un elenco dei centri di consegna autorizzati e, per ogni centro, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici rimborsati nonché le pertinenti disposizioni contrattuali. Se l’organo di controllo constata un’offerta insufficiente nella consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici, il governo cantonale deve adottare misure ai sensi dell’articolo 45 PP-LAMal.
Disposizioni transitorie
Tutti i centri di consegna che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica erano autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS sono considerati autorizzati per un periodo transitorio di tre anni, anche senza la prova di aver stipulato un contratto ai sensi dell’articolo 52b. Durante questo periodo gli assicuratori sono tenuti ad assumere i costi delle prestazioni fornite.