Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi» · 17 pagine
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dev’essere data la possibilità di stipulare contratti di tenore generale relativi all’autorizzazione di un centro di consegna. Tuttavia con la nuova normativa devono essere stipulati contratti per tutti i mezzi e gli apparecchi che danno diritto a un rimborso secondo l’EMAp.
Il contratto di consegna, quale nuovo tipo di contratto, sarà disciplinato separatamente e si differenzierà dalle convenzioni tariffali ai sensi dell’articolo 43 capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 46 LAMal. A tale proposito occorre osservare quanto segue:
i principi essenziali di formazione delle tariffe che si applicheranno anche alla negoziazione dei contratti di consegna sono menzionati esplicitamente nell’articolo 52b PP-LAMal, come la struttura adeguata dei prezzi, il loro calcolo secondo le regole dell’economia e la garanzia di un’offerta appropriata e di alto livello qualitativo per tutti i mezzi e gli apparecchi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera a n. 3 PP-LAMal;
la Commissione rinuncia a esigere che i contratti di consegna siano approvati da un’autorità statale come previsto nell’articolo 46 capoverso 4 LAMal per altre convenzioni tariffali. L’assicuratore dovrà però comunicare a un organo designato dal governo cantonale – su notifica di un assicurato o di un fornitore di prestazioni – un elenco dei centri di consegna con i quali ha stipulato un contratto.
Di conseguenza, non sarà più possibile stipulare convenzioni tariffali classiche per la consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici ma unicamente contratti di consegna ai sensi dell’articolo 52b PP-LAMal. Per le case di cura ciò significa che per consegnare mezzi e apparecchi utilizzati esclusivamente dall’assicurato dovranno stipulare un contratto secondo l’articolo 52b PP-LAMal.
3.1.2 Protezione tariffale
La Commissione intende rivedere le disposizioni relative alla protezione tariffale sancite nell’articolo 44 LAMal. Vuole infatti precisare che la protezione tariffale si applica esclusivamente per i mezzi e gli apparecchi con un prezzo elevato. Secondo l’articolo 44 PP-LAMal, i fornitori di prestazioni non devono superare le tariffe e i prezzi stabiliti dalla convenzione o dall’autorità competente; possono tuttavia proporre prezzi inferiori. Il debitore della rimunerazione deve poter usufruire degli sconti che ad esempio i produttori accordano ai centri di consegna secondo l’articolo 56 capoverso 3 LAMal. Questa nuova normativa non è limitata ai mezzi e agli apparecchi. Le tariffe massime sono valide per tutte le tariffe e tutti i prezzi negoziati su base contrattuale secondo la LAMal.
Attualmente per 14 posizioni dell’EMAp (p. es. assorbenti per incontinenza, mezzi per la stomaterapia, sistemi di pompaggio dell’insulina) sono previsti limiti al rimborso (p. es. forfait per giorno/mese/anno) per il materiale di consumo. Questo comporta un doppio vantaggio: viene promosso un uso più moderato e attento ai costi di questo materiale da parte dei pazienti, mentre è possibile ridurre l’onere amministrativo degli assicuratori-malattie per verificare se l’uso è adeguato ed economico. Gli assicurati devono assumere i costi del materiale che si fanno conse-