Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi» · 17 pagine

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gnare oltre il limite imposto dai forfait. Con l’inclusione nella protezione tariffale dei mezzi e degli apparecchi che rientrano nell’EMAp, i centri di consegna potranno fatturare soltanto i limiti massimi stabiliti nei contratti di consegna, anche se gli assicurati si fanno consegnare quantitativi più elevati. Tuttavia se mezzi e apparecchi sono necessari per motivi medici, il centro di consegna non può rifiutare di consegnarli al paziente anche se il limite di costo è raggiunto prima della scadenza della durata prevista (p. es. mese o anno).

Il rischio di dover assumere i costi di un utilizzo più elevato è pertanto trasferito dal paziente al centro di consegna. Quest’ultimo deve controllare i quantitativi utilizzati, avvertire tempestivamente il paziente che il consumo è troppo elevato e consigliarlo in merito all’impiego adeguato ed economico. Gli incentivi per il paziente ad attenersi a un tale impiego diminuiscono.

3.1.3 Garanzia dell’approvvigionamento da parte dei Cantoni

Per garantire l’approvvigionamento con mezzi e apparecchi necessari dal profilo medico e soggetti all’obbligo di assunzione, i Cantoni devono stabilire se sul loro territorio cantonale gli assicurati dispongono di un’offerta appropriata e di alto livello qualitativo. La Commissione prevede quindi il sistema seguente: se gli assicurati o i fornitori di prestazioni constatano che un assicuratore non garantisce un’offerta sufficiente, può informarne un organo designato dal governo cantonale. Quest’organo può chiedere all’assicuratore interessato, a scopo di controllo, di trasmettergli l’elenco dei centri di consegna autorizzati e i mezzi e apparecchi rimborsati per ogni centro di consegna, nonché i contratti di consegna stipulati con questi centri (art. 52d PP-LAMal). Se il governo cantonale ritiene che non sia garantita un’offerta appropriata e di alto livello qualitativo, può prendere misure secondo l’articolo 45 capoverso 2 PP-LAMal.

In linea di principio gli assicuratori rimangono autorizzati a superare queste prescrizioni minime. Se la sicurezza dell’approvvigionamento è garantita, devono avere la possibilità di rifiutare di stipulare contratti con altri centri di consegna.

Se il governo cantonale è informato, sulla base dell’articolo 52d PP-LAMal, di un’offerta insufficiente nel settore della consegna di mezzi e apparecchi e prende le misure necessarie in virtù dell’articolo 45 capoverso 2 PP-LAMal, contro tali decisioni può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale secondo l’articolo 53 LAMal.

3.1.4 Sanzioni in caso di violazione delle clausole contrattuali

Se, durante la validità del contratto stipulato con l’assicuratore, il centro di consegna non rispetta le condizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni previste nel contratto, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 59 LAMal, che possono essere pronunciate da un tribunale arbitrale cantonale o, se del caso, dal Tribunale federale a istanza di un assicuratore.