Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi» · 17 pagine

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gli assicuratori e i fornitori di prestazioni. I prezzi negoziati saranno considerati importi massimi. Mentre la Commissione esclude rimunerazioni superiori, sarà invece possibile avere prezzi inferiori a quelli negoziati. Per limitare l’onere amministrativo, le convenzioni non saranno soggette ad autorizzazione. Se assicurati o fornitori di prestazioni constatano un’insufficiente disponibilità di mezzi e apparecchi, potranno informarne un organo cantonale. Se i prodotti forniti sono di qualità insufficiente e non appropriati, il Governo cantonale può prendere misure temporanee per garantire un’offerta adeguata.

La Commissione intende mantenere diversi elementi dell’attuale sistema che funzionano correttamente. Il DFI continuerà a definire, su proposta, i mezzi e gli apparecchi soggetti all’obbligo di assunzione e ne controllerà periodicamente l’elenco. Come attualmente, i centri di consegna saranno autorizzati se stipulano un contratto di consegna di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici con un assicuratoremalattie. La Commissione intende mantenere anche la libertà contrattuale, purché sia garantito l’approvvigionamento, poiché questa a suo avviso è una componente irrinunciabile di una soluzione che favorisce la concorrenza.

Con il presente progetto la Commissione intende colmare le lacune dell’attuale sistema. Oggi in effetti gli assicuratori sono tenuti a rimborsare prodotti costosi mentre fornitori concorrenti offrono gli stessi prodotti a prezzi più bassi. Nell’ambito del diritto vigente gli assicuratori possono stipulare convenzioni tariffali con prezzi più contenuti, ma se vogliono escludere il rimborso di prodotti provenienti da altri centri di consegna che praticano prezzi elevati devono contemporaneamente garantire un ampio approvvigionamento che copra l’intero territorio. Il diritto vigente permette inoltre di stipulare convenzioni di tenore generale che non contengono alcun prezzo. La Commissione ritiene che questo sistema non incentivi i fornitori a negoziare prezzi bassi. A suo avviso, il fatto che gli importi massimi rimborsabili indicati nell’EMAp sono i prezzi effettivamente applicati dimostra la mancanza di concorrenza in questo ambito.

La Commissione è convinta che il sistema incentrato sulla concorrenza che propone permetterebbe di eliminare gli incentivi negativi dell’attuale sistema e provocherebbe una diminuzione dei costi a carico dell’AOMS.

3.1.1 Contratti di consegna di mezzi e apparecchi

Con il nuovo sistema il DFI non fisserà più gli importi massimi rimborsabili. Tutti i prezzi che danno diritto a un rimborso da parte dell’AOMS per i mezzi e gli apparecchi saranno negoziati tra i centri di consegna e gli assicuratori e stabiliti in una convenzione tariffale.

Il contratto di consegna assume inoltre la funzione di un contratto di autorizzazione. In tal modo viene ripresa la normativa attuale secondo cui chiunque stipula un contratto di consegna di mezzi e di apparecchi diagnostici o terapeutici con un assicuratore-malattie può esercitare come centro di consegna a carico di questo assicuratore (art. 55 OAMal). La Commissione vuole mantenere la libertà contrattuale sancita dal diritto vigente. Gli assicuratori devono poter scegliere i partner contrattuali e avere il diritto di escludere determinati centri di consegna. Non