Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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più facili reperire per le autorità svizzere, per gli organi di conciliazione e, soprattutto, per i consuma- tori interessati. Sono inoltre sollecitati ad allestire le loro offerte conformemente alle disposizioni vi- genti in Svizzera. I fornitori di servizi a valore aggiunto con sede o stabile organizzazione in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sono equiparati ai fornitori che hanno già una sede o una stabile organizzazione in Svizzera e sono quindi già più tangibili.
Art. 38 Fatturazione dei servizi a valore aggiunto
Conformemente al capoverso 3, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a indicare in modo chiaro come i propri clienti possono risalire all’identità e all’indirizzo del fornitore del servizio a valore aggiunto. Nel caso di servizi a valore aggiunto forniti attraverso elementi di indirizzo del piano di numerazione E.164 o SMS o MMS, il fornitore del servizio a valore aggiunto è identificato tramite l’ele- mento di indirizzo utilizzato a tal fine. L’identità può essere accertata in una procedura di ricerca online presso l’UFCOM o presso i fornitori di servizi di telecomunicazione. I servizi a valore aggiunto che non vengono forniti né tramite elementi di indirizzo del piano di numerazione E.164, né via SMS o MMS sono problematici. In questi casi è molto più difficile, se non impossibile, per i clienti interessati identifi- care il fornitore di questi servizi. Anche per i clienti con conoscenze informatiche superiori alla media, non è facile, ad esempio, risalire al sito web attraverso il quale è stato fornito un servizio a valore ag- giunto e localizzare il proprietario utilizzando i dati Whois. Inoltre, il titolare del dominio non è necessa- riamente il fornitore del servizio a valore aggiunto. Può trattarsi di un puro sito di pagamento o di do- wnload, il cui contenuto è fornito da terzi. A questo proposito non esiste una soluzione come quella prevista dall’articolo 36 capoverso 3bisper i servizi a valore aggiunto forniti tramite elementi di indirizzo del piano di numerazione E.164 o SMS o MMS. Per i clienti, la situazione è ancora più confusa perché spesso un contatto è comunque indicato sulla bolletta telefonica, ma secondo la giurisprudenza non è sempre da classificare come fornitore di servizi a valore aggiunto e non può quindi essere citato per le procedure dinanzi all’Ombudscom. L’intenzione del legislatore di consentire ai clienti di reperire facil- mente il fornitore del servizio a valore aggiunto non è soddisfatta in questo contesto. Con l’introdu- zione del capoverso 3bis, viene creata una disposizione intesa a chiarire la situazione. Ciò può essere visto anche come una dissimulazione se i contatti specificati non offrono essi stessi servizi a valore aggiunto, ma, ad esempio, trattano solo il pagamento.
Art. 39a Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto del tipo 084x, 0800 e 00800
La categoria di numeri 0878 è stata soppressa a decorrere dal 31 dicembre 2018; il riferimento a que- sta categoria di numeri può quindi essere soppresso nel titolo e nel capoverso 1 (cfr. commento sull’art. 35 cpv. 2).
Art. 39b Trasparenza dei prezzi dei servizi a valore aggiunto
L’articolo 39a capoverso 1 prevede che per le chiamate verso i numeri del tipo 084x si applichi un prezzo non superiore a 7.5 centesimi al minuto (IVA esclusa). I titolari di un numero del tipo 084x pos- sono stabilire la percentuale del prezzo al minuto che vogliono assumersi per ogni chiamata. Coloro che chiamano pagano poi solo la parte (fino ad un massimo di 7,5 centesimi al minuto, IVA esclusa) che non viene pagata dal titolare del numero. In caso di ripartizione dei costi o anche di assunzione integrale dei costi da parte del titolare, il fatto di non menzionare i numeri del tipo 084x nell’articolo 39b capoverso 1 potrebbe comportare l’addebito a chi chiama dell’intero importo massimo al minuto, anche se il titolare del numero si fa carico di parte o di tutti i costi. L’aggiunta alla lista al capoverso 1 garantisce che ai chiamanti venga addebitato solo il prezzo concordato tra il titolare e il suo fornitore, e memorizzato nel server TSP INet.
Al fine di garantire, come nel caso dei numeri del tipo 084x, che per le chiamate ai numeri del tipo 090x o ai numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT siano fatturati soltanto i minuti effettiva-
20/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione