Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 78a Coutenza delle canalizzazioni di cavi e delle condutture nell’edificio
L’attuale ordinanza non contiene ancora disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 35a LTC. Con la nuova legislazione il FST può ora richiedere l’installazione di altri collegamenti a proprie spese. Per la realizzazione di un’ulteriore collegamento il FST deve avere accesso al punto di ingresso dell’edificio a partire dal quale può effettuare le installazioni domestiche. A livello di ordinanza, non si dovrebbe specificare quando un ulteriore collegamento non è più ragionevole ai sensi dell’articolo 35a capo- verso 1 LTC. La concretizzazione della riserva legale è lasciata alla pratica. Conformemente all’arti- colo 35b LTC, ad un FST deve ora essere concesso accedere al punto di ingresso dell’edificio (BEP) e co-utilizzare gli impianti interni all’edificio atti alla trasmissione di informazioni mediante telecomuni- cazione. Il diritto del FST di accedere al BEP e di condividere le strutture all’interno dell’edificio è su- bordinato alla condizione che ciò sia tecnicamente possibile e che non vi siano altri motivi importanti che giustifichino il rifiuto (art. 35b cpv. 1 LTC). A livello di ordinanza non dovrebbero essere fornite ul- teriori spiegazioni su cosa si debba intendere per «tecnicamente possibile» e per «altri motivi impor- tanti». Questi concetti giuridici si concretizzeranno nella pratica.
Al fine di evitare inutili investimenti, a un FST che ne fa richiesta deve essere concessa la coutenza degli impianti che servono a fornire servizi di telecomunicazione, a condizione che la capacità disponi- bile sia sufficiente. In questo contesto, il termine «immobile» si riferisce a qualsiasi «fondo» ai sensi dei diritti reali. L’uso in comune può essere rifiutato per motivi di capacità se, ad esempio, le condizioni di spazio non consentono l’installazione di un’altra linea o se la coutenza non ha senso per motivi tec- nici. Se la capacità disponibile è insufficiente, i proprietari dell’immobile devono tollerare la realizza- zione di ulteriori strutture di raccordo, come una seconda conduttura. Il FST richiedente deve soste- nere i costi per la realizzazione delle strutture supplementari, ma non è dovuta alcuna tassa per l’uti- lizzo del fondo.
Art. 78b Accesso al punto d’entrata nell’edificio e coutenza di impianti domestici
La coutenza degli impianti domestici tesi a fornire servizi di telecomunicazione è concessa a partire dal punto d’entrata nell’edificio, che non si trova necessariamente all’interno dell’edificio. Nel caso di un collegamento in fibra ottica, è lì che si trova la scatola di connessione ottica. La coutenza si
estende fino alla prima presa di telecomunicazione della rispettiva unità d’uso (residenziale o commer- ciale). L’uso in comune degli impianti interni all’edificio allo scopo di fornire servizi di telecomunica- zione propri ha senso solo se il FST richiedente ha il diritto di utilizzare anche l’allacciamento elettrico esistente e di installare i propri impianti per fornire servizi di telecomunicazione.
Art. 78c Regole comuni per la coutenza delle canalizzazioni di cavi e degli impianti do-
mestici
Di norma, l’allacciamento degli immobili e gli impianti domestici sono realizzati e/o finanziati dai pro- prietari, questi ultimi sono quindi in possesso dei piani e dei documenti pertinenti. I proprietari devono fornire le informazioni necessarie ai FST che le richiedono. In caso contrario, il FST che ha eseguito l’allacciamento o le installazioni domestiche è tenuto a fornire le informazioni richieste. Non è stata fis- sata alcuna scadenza esplicita in tal senso. In ogni caso, le informazioni devono essere messe a di- sposizione il più rapidamente possibile.
I proprietari di immobili non hanno diritto ad alcun indennizzo da parte dei fornitori di servizi di teleco- municazione che condividono l’uso degli impianti di collegamento e di quelli interni all’edificio. Le loro spese sono compensate dagli affitti. I proprietari di immobili, possono invece chiedere un indennizzo per i costi aggiuntivi, comprovati, sostenuti in seguito alla coutenza da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione aggiuntivo (cfr. cpv. 4). I FST devono esercitare il loro diritto alla coutenza con la
23/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione