Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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dovuta cura e nell’interesse del proprietario dell’immobile. Sono inoltre responsabili del ripristino dello stato originario (cfr. cpv. 3).

Salvo diverso accordo, i fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno finanziato impianti di allac- ciamento o interni all’edificio e sono in grado di dimostrarlo possono, secondo il capoverso 2, chiedere un compenso a un co-utente. L’indennizzo, salvo altro accordo, è pagato proporzionalmente per unità di utilizzo durante la durata della fruizione. In questo caso sono rilevanti i costi di produzione effettivi degli impianti atti a fornire servizi di telecomunicazione.

Art. 79 Coutenza

A differenza della disposizione di cui sopra, qui si tratta del diritto di coutenza ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2 LTC, come precisato nella formulazione. Di conseguenza, un FST può essere tenuto a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei propri impianti di telecomunicazione e di altri impianti. La regolamentazione relativa al calcolo della rimunerazione per l’utilizzazione dell’in- frastruttura è rimasta invariata.

Art. 80 Trattamento dei dati relativi al traffico e alla fattura

L’enumerazione esaustiva e relativamente limitata di cui all’articolo 80 non rispecchia più le attuali cir- costanze che costringono i fornitori di servizi di telecomunicazione a trattare i dati relativi al traffico e alla fatturazione per poter svolgere i compiti e rispettare gli obblighi previsti dal diritto delle telecomuni- cazioni e fornire servizi in tale ambito. Ad esempio, l’elenco non comprende le informazioni sulle fina- lità, i dati relativi al traffico necessari al mantenimento di una comunicazione (e non solo per stabilire un collegamento) o i dati per la lotta contro la pubblicità di massa sleale (ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl; d’ora in poi pubblicità sleale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. o, u e v LCSl).

La nuova formulazione garantisce che il trattamento dei dati sia consentito per fornire servizi di teleco- municazione, si pensi ad esempio all’allestimento e al mantenimento di un collegamento o di una tra- smissione di dati, e non come previsto dalla disposizione vigente, unicamente per una singola fase particolare della comunicazione (allestimento del collegamento).

Inoltre, una formulazione più generale tiene conto del fatto che i fornitori di servizi di telecomunica- zione possono ora trattare questi dati per tutti i compiti e gli obblighi derivanti dalla legge sulle teleco- municazioni, dalla legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e dalle relative disposizioni d’esecuzione. Il chiarimento della formulazione sottolinea anche che possono essere trattati senza il consenso dei clienti solo i dati relativi al traffico e alla fatturazione che beneficiano di una protezione speciale ai sensi del diritto delle telecomunicazioni (e non, come in passato, i dati personali dell’insieme dei clienti).

Queste restrizioni costituiscono anche il limite del trattamento dei dati consentito per quanto riguarda lo scopo e la durata e determinano quando le persone interessate devono ottenere un consenso sup- plementare conformemente alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati, affinché il tratta- mento rimanga legale. I fornitori di servizi di telecomunicazione non devono ottenere un’autorizza- zione per fornire un servizio di telecomunicazione (ad es. televisione lineare e differita), bensì per le funzioni aggiuntive abbinate a un servizio di telecomunicazione o basate su un tale servizio (ad es.

funzioni di raccomandazione basate sulle abitudini d’uso).

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono continuare a trattare i dati relativi al traffico e alle fat- ture nella misura e per il tempo necessari a esigere il corrispettivo dovuto per i servizi di telecomunica- zione forniti.

24/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione