Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 89a Informazioni sulla protezione dei bambini e dei giovani
Non è sufficiente che i fornitori mettano a disposizione dei clienti informazioni generali sulla protezione dei bambini e degli adolescenti. Devono rispondere anche alle loro preoccupazioni concrete, in modo che i clienti possano orientarsi nel complesso ambito della protezione dei bambini e dei giovani. Oltre alle opzioni di filtraggio, dovrebbero essere proposte anche soluzioni concernenti i conti utente, la pro- tezione via password, gli app store, le raccomandazioni sull’età, le impostazioni del browser, i conti familiari e altri aspetti rilevanti per la protezione dei bambini e dei giovani su Internet.
Art. 89b Contenuti pornografici vietati
I fornitori di accesso a Internet provvedono ad attuare immediatamente le istruzioni dell’Ufficio fede- rale di polizia. Va data la precedenza a una soluzione completamente automatizzata.
Art. 90 Prestazioni
In primo luogo, il capoverso 1 della disposizione in oggetto è semplificato inserendo un rimando all’ar- ticolo 47 capoverso 1 LTC, secondo il quale gli organi ivi menzionati (l’esercito, la protezione civile, il corpo delle guardie di frontiera, la polizia, i pompieri, i servizi di protezione e di salvataggio nonché gli stati maggiori di comando civili) hanno diritto a determinati servizi di telecomunicazione in tutte le si- tuazioni (e non più solo in situazioni straordinarie). Questi servizi di telecomunicazione sono poi classi- ficati in due categorie di servizi definite in modo ampio e tecnologicamente neutre (servizi di trasmis- sione voce e dati, allerta e possibilità di comunicazione sull’accaduto). Per completezza, va sottoli- neato che gli articoli 47 LTC e 90 OIT si riferiscono esclusivamente alla fornitura di servizi di telecomu- nicazione. L’uso delle radiofrequenze (ad es. determinate larghezze di banda in bande di frequenza specifiche) non rientra nel campo di applicazione di queste disposizioni.
I capoversi 2 e 3 stabiliscono ora che questi servizi devono essere forniti in tutta la Svizzera e se ne- cessario in via prioritaria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni, garantendo l’inte- grità dei dati e con un’elevata disponibilità. Il capoverso 3 precisa che possono essere richiesti solo servizi e funzionalità conformi agli standard internazionali e per i quali esiste una regolamentazione armonizzata delle radiofrequenze.
Il vigente capoverso 2, relativo a situazioni straordinarie, è soppresso. In primo luogo, manca una base giuridica per ordinare che la necessaria infrastruttura possa essere gestita in modo indipendente all’interno del Paese. In secondo luogo, l’obbligo di adottare misure preparatorie in vista di situazioni straordinarie è già contenuto nell’articolo 47 capoverso 1 LTC che si applica a tutte le situazioni: i ser- vizi di telecomunicazione in questione sono quindi già disponibili prima che si verifichino situazioni straordinarie.
Il diritto alla coutenza dei locali e degli impianti, nonché allo svolgimento di esercitazioni disciplinato al capoverso 3 vigente è ora già disciplinato a livello legislativo (art. 47 cpv. 2 LTC) quale competenza esecutiva della Confederazione, con un’estensione a situazioni particolari. Tale competenza figura al capoverso 4 della presente disposizione.
Infine, per la definizione degli organi autorizzati il capoverso 5, come già il capoverso 1, rimanda diret- tamente alla disposizione corrispondente della legge.
Art. 91 Organi autorizzati
Gli organi autorizzati a beneficiare di servizi di telecomunicazione per le comunicazioni di sicurezza sono stati stabiliti all’articolo 47 capoverso 1 LTC nel corso del processo legislativo e in collaborazione
26/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione