Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Art. 82 Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive e di pubblicità sleale

I fornitori di servizi di telecomunicazione sono d’ora in poi obbligati a proteggere i propri clienti sia dalla pubblicità di massa sleale (art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl), sia dalla pubblicità sleale nel suo complesso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o, u e v LCSl. Il vigente diritto dei clienti all’informazione in caso di telefonate abusive e di pubblicità di massa sleale secondo l’articolo 82 capoverso 1 concerne queste pratiche sleali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere o, u e v LCSl. In questi casi, i consu- matori dovrebbero poter ottenere dal fornitore le informazioni pertinenti su chi chiama. Nell’intera di- sposizione, pertanto, l’espressione «pubblicità di massa» è sostituita da «pubblicità».

Art. 83 Lotta contro la pubblicità sleale

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono ora combattere non solo la pubblicità di massa sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o LCSl, ma anche i comportamenti sleali ai sensi del nuovo articolo 3 capoverso 1 lettere u e v LCSl. Nella rubrica e in tutta la disposizione l’espressione «pubbli- cità di massa» è pertanto sostituita da «pubblicità». In linea di principio, i fornitori hanno l’obbligo di tutelare i propri clienti contro la pubblicità sleale, nei limiti consentiti dalla tecnica, questo principio ri- mane invariato e consente di tenere adeguatamente conto dell’evoluzione tecnologica e delle even- tuali ripercussioni negative nella lotta contro la pubblicità sleale e nell’introduzione di nuove soluzioni (ad es. falsi positivi o falsi negativi).

Il capoverso 2 obbliga i fornitori ad offrire almeno due soluzioni: una gestita dal fornitore che deve es- sere attivata o disattivata dai clienti e una gestita dai clienti stessi. Queste soluzioni possono consi- stere ad esempio in due filtri. Si vuole lasciare ai clienti la scelta di optare tra la soluzione gestita dal fornitore, in cui devono cedere un certo grado di controllo, e la soluzione autogestita. È inoltre possi- bile usufruire di entrambe le soluzioni. La soluzione gestita individualmente consente ad esempio ai clienti di bloccare delle chiamate legittime, che non possono essere bloccate dai fornitori perché sono legittime o non rientrano nel campo d’applicazione della LCSl. I fornitori sono sempre ancora obbligati a consentire il traffico legittimo. Naturalmente vale anche in questo caso il principio di cui al capoverso 1: il fornitore deve garantire una protezione nei limiti consentiti dalla tecnica.

Analogamente all’opzione di segnalazione per i clienti che ricevono pubblicità sleale, il capoverso 7 introduce un’opzione per i clienti che subiscono misure adottate dal fornitore in tale ambito (ad es. fil- tri). Da un lato, ciò dovrebbe consentire alle persone interessate di comportarsi in modo tale da soddi- sfare i requisiti in questione, o al fornitore di adattare le sue misure se queste si ripercuotono ingiusta- mente sulle persone che le subiscono. Per i clienti che sono ingiustamente toccati da una misura, è spesso difficile capire che, a seconda dell’istradamento del collegamento, il blocco può essere dovuto a singoli fornitori diversi o addirittura a più fornitori, motivo per cui tutti sono obbligati ad attuare le mi- sure necessarie. I fornitori hanno pertanto l’obbligo di assistere il richiedente nella ricerca del fornitore responsabile.

Il vigente diritto dell’autorità federale competente di ottenere informazioni in caso di pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o LCSl (cfr. cpv. 6, nuovo cpv. 9) è esteso a quello ai sensi della nuova lettera v. In caso di pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera u LCSl, esi- ste già un corrispondente diritto all’informazione ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LSCPT.

Art. 88 Elenchi telefonici

La formulazione dell’articolo 88 deve essere adeguata alla modifica dell’articolo 3 capoverso 1 lettera u LCSl. La nuova formulazione stabilisce che contattare un cliente iscritto nel servizio telefonico pub- blico con la menzione dell’asterisco è sleale unicamente se chi chiama non intrattiene una relazione commerciale con il cliente in questione.

25/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione