Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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con le parti interessate. Il vigente articolo 91 può quindi essere abrogato, tanto più che non esiste una base giuridica per un’eventuale estensione da parte del Consiglio federale.
Art. 92 Designazione dei fornitori
I vigenti capoversi 1 e 2 della presente disposizione sono stati precisati ma non modificati nella so- stanza. In particolare, è mantenuta la regolamentazione secondo cui gli organi autorizzati ordinano le prestazioni principalmente su base contrattuale e chiedono l’intervento dell’UFCOM solo a titolo sussi- diario, se la pubblica gara è stata infruttuosa. Il testo precisa che per «pubblica gara infruttuosa» si in- tende una gara d’appalto nell’ambito della quale non viene presentata alcuna offerta e che, in caso di un’eventuale domanda presentata all’UFCOM, questa deve contenere anche i documenti della pub- blica gara.
Art. 93 Indennità
Non sono state apportate modifiche sostanziali al contenuto della disposizione. La maggior parte degli adeguamenti proposti sono di natura puramente redazionale e dovrebbero contribuire a una migliore comprensione del sistema delle indennità. Anziché elencare i cosiddetti «elementi di costo», vengono ora stabiliti i principi fondamentali per la determinazione dell’indennità.
Ai sensi del capoverso 1 gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC e i fornitori regolano contrat- tualmente le indennità per i servizi di comunicazione di sicurezza. Ciò corrisponde alla regolamenta- zione vigente. Nel secondo periodo, quest’ultima è completata dal principio secondo cui le indennità vanno corrisposte in considerazione dei prezzi di mercato usuali. Questo principio, che in tutta la rego- lamentazione vigente viene definito «tariffe ordinarie», è chiarito dalla nuova sistematica proposta.
Il capoverso 2 contiene i principi per il calcolo delle indennità nei casi in cui le prestazioni devono es- sere create e fornite appositamente per rispondere alle esigenze degli organi di cui all’articolo 47 ca- poverso 1 LTC. Come nel regolamento vigente, queste si basano sul prezzo di costo della presta- zione. Se risultano effetti di sinergia, economie di scala o altro, i costi congiunti risultanti devono es- sere ripartiti in modo non discriminatorio come in passato e imputati solo proporzionalmente al prezzo di costo. Quest’ultimo include una compensazione per il capitale investito, usuale sul mercato e nel settore (cfr. art. 54 OST).
Un nuovo capoverso 3 introduce la regolamentazione secondo cui i contributi pubblici devono essere dedotti dal prezzo del servizio. Non importa se questi prezzi sono in linea con il mercato o corrispon- dono al prezzo di costo. In questo modo si tiene conto del fatto che, ad esempio, l’Ufficio federale della protezione della popolazione o un’altra autorità preposta alla politica di sicurezza dispongono di fondi per sovvenzionare i servizi di comunicazione di sicurezza. Questi mezzi sono destinati a coprire il finanziamento (parziale) dei servizi di comunicazione di sicurezza e ad alleviare l’onere che grava sugli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC. Ciò può essere utile ad esempio nei casi in cui i servizi disponibili in commercio comportino prezzi di mercato elevati a causa della scarsità dell’offerta. I contributi pubblici in questo caso potrebbero indennizzare i fornitori ai prezzi di mercato, mentre gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC dovrebbero sostenere solo una parte di tale indennità. Sul piano del diritto delle telecomunicazioni, i contributi non possono essere né predeterminati né antici- pati. Non si può neppure esigere dai fornitori che offrano prestazioni commerciali al prezzo di costo. Occorre tuttavia garantire che tali contributi siano detratti e che i costi delle prestazioni, e quindi l’in- dennizzo, possano essere ridotti di conseguenza.
Inoltre, dalla nuova sistematica dell’articolo 93 risulta che gli stessi principi si applicano alle esercita- zioni, ciò che corrisponde al contenuto della regolamentazione vigente.
Il capoverso 4 corrisponde ad una versione redazionalmente aggiornata del vigente capoverso 2.
Esso stabilisce che se un fornitore è tenuto ad offrire una determinata prestazione, si applicano gli stessi principi di indennità validi nel caso di un accordo contrattuale.
27/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione