Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Art. 94 Provvedimenti

La possibilità di dare la priorità al traffico delle telecomunicazioni in situazioni straordinarie prevista ai capoversi 1 e 2 della disposizione vigente può essere abolita, in quanto i servizi di priorizzazione fanno ormai parte della gamma normale e generalmente commerciale dei servizi offerti e, come previ- sto dall’articolo 90 capoverso 2, in futuro devono poter essere forniti in tutte le situazioni. Una prioriz- zazione disciplinata contrattualmente dovrebbe rispondere meglio alle esigenze degli organi compe- tenti che non un ordine di diritto pubblico emanato dal DATEC. Inoltre, la struttura e la sistematica della disposizione sono state semplificate, senza che ne sia stato modificato il contenuto.

Art. 95 Provvedimenti preparatori

La formulazione astratta del capoverso 1 della vigente disposizione, ossia «gli organi per il coordina- mento della telematica designati dal Consiglio federale» è sostituita da «la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza": dall’inizio del 2016 spetta infatti a questa commis- sione preparare le misure restrittive. Inoltre, gli eventuali costi sostenuti dalla Confederazione sono disciplinati in modo più generale al capoverso 2, poiché la priorizzazione non deve più essere discipli- nata nell’ambito delle restrizioni al traffico delle telecomunicazioni.

Art. 96 Sicurezza

Alla sezione «sicurezza e disponibilità» il vigente articolo 96 capoverso 1 sancisce l’obbligo per i forni- tori di servizi di telecomunicazione di segnalare senza indugio all’UFCOM le interferenze nell’esercizio della loro rete che toccano un numero rilevante di clienti. Al capoverso 2 il Consiglio federale delega all’UFCOM l’emanazione di prescrizioni tecniche e amministrative relative alla sicurezza e alla disponi- bilità nonché all’obbligo di segnalare le interferenze nell’esercizio della rete (attualmente esistono pre- scrizioni solo in quest’ultimo settore). Inoltre può conferirgli la competenza di rendere vincolanti norme tecniche armonizzate a livello internazionale concernenti la sicurezza e la disponibilità delle infrastrut- ture e dei servizi di telecomunicazione.

Poiché la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni quanto alla segnalazione delle interferenze è ora già disciplinata dall’articolo 48a capoverso 2 lettera d LTC, sotto la rubrica «Sicu- rezza», e la precisazione «che toccano un numero rilevante di clienti» nel capoverso 1 delle disposi- zioni dell’ordinanza in vigore non assume un proprio significato, questo capoverso può essere sop- presso. L’attuale capoverso 2 può quindi essere limitato a una delega generale all’UFCOM per ema- nare «prescrizioni tecniche e amministrative» o per dichiarare vincolanti determinate norme tecniche armonizzate a livello internazionale. In considerazione del grado di dettaglio dell’articolo 48a LTC, l’at- tuale rinuncia del Consiglio federale a sfruttare ulteriormente la sua competenza ad emanare norme di sicurezza sembra ragionevole e soprattutto necessaria, poiché le discussioni nazionali e internazionali non permettono ancora di determinare chiaramente quali attori statali avrebbero la competenza tec- nica e materiale per questo tipo di regolamentazione.

Il 30 gennaio 2019, il Consiglio federale ha creato il Centro di competenza per la cibersicurezza per proteggere la popolazione e l’economia contro i crescenti rischi informatici. L’unità strategica del cen- tro è accorpata alla Segreteria generale DFF ed è diretta da un delegato del Consiglio federale.

L’unità operativa della Centrale di competenza si basa sulla ben consolidata Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI (DFF-ODIC) e fornirà in futuro servizi a tutta l’eco- nomia e lancerà al pubblico allerte e informazioni sui rischi informatici. Il Centro di competenza è il primo interlocutore per le questioni relative ai rischi informatici. All’interno dell’Amministrazione fede- rale sostiene gli Uffici mettendo loro a disposizione le sue competenze informatiche in materia di pre- venzione, standardizzazione e regolamentazione. Per contrastare gli incidenti informatici, è autoriz- zato a impartire istruzioni ai servizi federali. Il Consiglio federale ha inoltre istituito un comitato per la

28/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione