Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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cibersicurezza in cui siedono i capi del DFF, del DFGP e del DDPS, teso a rappresentare i settori della sicurezza informatica civile (DFF), della difesa informatica (DDPS) e del perseguimento penale della criminalità informatica (DFGP) e assicura un coordinamento ottimale all’interno dell’Amministrazione federale.

Anche la legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) è attualmente oggetto di deliberazioni parla- mentari, sotto la guida del DDPS. Sono previste disposizioni sulla cooperazione tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e il Centro di competenza per la cibersicurezza.

Infine, nel quadro della Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche (Strategia PIC) il Consiglio federale ha incaricato le autorità tecniche, di vigilanza e di regolamentazione competenti di verificare in tutti i settori se sussistono rischi di gravi perturbazioni e, se necessario, di proporre misure per ridurli. Eventuali disposizioni giuridiche volte a migliorare la resilienza dovrebbero essere discipli- nate in decreti settoriali specifici. Di conseguenza, è possibile che in futuro saranno necessarie ulte- riori disposizioni inerenti il diritto delle telecomunicazioni a livello del Consiglio federale.

Art. 104 Partecipazione alle attività dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni

Conformemente al vigente articolo 104 capoverso 2 OST, l’UFCOM può riconoscere la qualità di «membro dei Settori» ai sensi dell’art. 19 della Convenzione dell’Unione internazionale delle teleco- municazioni (UIT; RS 0.784.02) agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizza- zioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera (oltre alle gestioni ricono- sciute di cui al cpv. 1), se questi garantiscono di rispettare le esigenze dell’UIT.

È opportuno delegare questa competenza a riconoscere i membri dei settori che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera al segretario dell’UIT, come previsto dal n. 234C della Conven- zione UIT (par. 2). Tale delega è giustificata nella misura in cui lo status di membro del settore è disci- plinato esclusivamente dalle norme dell’UIT e non è contemplato dalla legislazione svizzera sulle tele- comunicazioni, da cui non è possibile desumere diritti o obblighi specifici. La delega deve essere for- malmente notificata al segretario dell’UIT con lettera dell’autorità svizzera competente (UFCOM), che ne precisa l’entrata in vigore e la probabile durata (o la durata fino a nuovo avviso).

Art. 108b Disposizione transitoria relativa alla modifica del …

I fornitori di servizi a valore aggiunto che, all’entrata in vigore della presente modifica, hanno la loro sede o stabile organizzazione all’estero, hanno un periodo transitorio di sei mesi per indicare una sede o una stabile organizzazione Svizzera. Al contempo è abrogata la vigente disposizione transito- ria sulle esigenze in materia di sede e di stabile organizzazione (articolo 108).

Allegato, numero 1 Modifica dell’ordinanza sui giochi in denaro (OGD)

I blocchi dell’accesso ai sensi dell’articolo 86 della legge federale sui giochi in denaro (LGD) riguar- dano unicamente i giochi in denaro in linea. Secondi i vigenti articoli 92–95 OGD sono tuttavia coin- volti tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione ai sensi della legge sulle telecomunicazioni, indipen- dentemente dal fatto che offrano o meno accessi Internet (cfr. in merito anche FF 2017 5599, 5698). Per porre rimedio a queste imprecisioni, in analogia all’articolo 46a della legge sulle telecomunicazioni sottoposta a revisione si dovrebbe ora parlare di «fornitori di servizi d’accesso a Internet». Più a lungo termine si prevede di apportare una modifica in tal senso alle disposizioni del capitolo 7 LGD.

29/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione