Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 39 Utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC
Con la modifica si precisa che si tratta di impianti di radiocomunicazione portatili utilizzati unicamente in mare e non ad esempio su laghi (ad es. Lago di Bienne).
Art. 40 Utilizzazione di un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno
Questa disposizione corrisponde al vigente 47 OGC e, ad eccezione della lettera c che viene traspo- sta nelle disposizioni transitorie (art. 61 lett. f), rimane di principio invariata a livello di contenuto. Inol- tre sono stati adeguati i rimandi e le fonti ufficiali riportate nelle note a piè di pagina.
Art. 41 Utilizzazione degli impianti di radiocomunicazione aeronautica
Già ora secondo il diritto vigente (cfr. art. 48 OGC), l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) è re- sponsabile per il rilascio e il riconoscimento dei certificati di capacità necessari per l’utilizzazione degli impianti di radiocomunicazione aeronautica.
In passato l’autorizzazione per utilizzare impianti di radiocomunicazione aeronautica a bordo di aero- mobili era di norma vincolata al possesso di una licenza di pilota. Quest’ultima poteva essere conse- guita con o senza l’autorizzazione per utilizzare le radiocomunicazioni aeronautiche. Negli ultimi anni le basi legali concernenti le licenze per i piloti sono state rapidamente sorpassate da varie armonizza- zioni delle legislazioni nel contesto europeo e infine dall’adozione di basi giuridiche europee da parte della Svizzera. Nel quadro di questo sviluppo, si è creata una vera e propria lacuna giuridica, poiché nelle nuove disposizioni in materia di licenze non è regolato il diritto di utilizzare impianti di radiocomu- nicazione a bordo di aeromobili e le disposizioni giuridiche previgenti non erano più applicabili ai tito- lari delle nuove licenze. Questa lacuna legislativa è stata finora colmata dall’interpretazione secondo cui con l’ottenimento della licenza, ai piloti è accordato il diritto di utilizzare gli impianti di radiocomuni- cazione aeronautica. Ciò è stato possibile perché nell’ambito della loro formazione basata sulle nuove disposizioni di legge europee, i piloti dovevano in ogni caso già seguire le formazioni e passare gli esami richiesti in base al diritto nazionale previgente (materia teorica «comunicazione», compresi l’esame teorico e l’esame in cui la comunicazione viene testata per mezzo di una simulazione di volo; cosidd. esame al tavolo) per ottenere una licenza di pilota.
In base a queste considerazioni, la presente revisione di ordinanza offre l’opportunità di colmare que- sta lacuna con le nuove disposizioni dell’articolo 41. Queste prevedono che qualsiasi persona interes- sata può ottenere l’autorizzazione di partecipare alle radiocomunicazioni aeronautiche, a prescindere dal possesso o meno di una licenza di pilota. Differentemente da quanto avvenuto in passato ciò per- mette ora anche ai piloti di alianti da pendio, titolari unicamente di un certificato per pilotare parapendii e deltaplani, di ottenere un’autorizzazione e quindi di avvalersi dei diritti che ne derivano.
Le condizioni per ottenere l’autorizzazione rimangono tuttavia invariate sul piano formale e materiale. Rimane invariata anche la validità delle autorizzazioni estere, la cui regolamentazione è conforme all’attuale prassi.
Art. 42 Condizioni di partecipazione al servizio radioamatoriale
Attualmente la radiocomunicazione radioamatoriale è disciplinata al capitolo 4 «Concessioni di radio- comunicazione» negli articoli 30–36 OGC. Con il cambiamento di paradigma non è più necessaria al- cuna concessione per l’utilizzazione degli impianti di radiocomunicazione per partecipare al servizio radioamatoriale. Come in passato sono tuttavia richiesti un certificato di capacità e in certi casi addirit- tura una notifica (ad esempio per impianti radioamatoriali incustoditi e telecomandati, cfr. art. 32 cpv. 1 lett. e). L’utilizzazione delle frequenze con certificati di capacità è ora disciplinata al capitolo 5 «Utiliz- zazione delle frequenze in seguito a notifica all’UFCOM o con certificato di capacità» nella sezione 3
55/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione