Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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e dell’introduzione dell’obbligo di notifica, niente cambia negli attuali diritti e obblighi dei titolari di una concessione.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli indicativi di chiamata e gli identificatori attribuiti dall’UFCOM insieme alle concessioni per partecipare al servizio radioamatoriale e a quelle per l’uti- lizzo degli impianti di radiocomunicazione su imbarcazioni marittime e renane (ad es. HB9FHA, HB-JOJ, HBDY VULLY, 269123456) sono considerati attribuiti ai sensi dell’articolo 47 d–f ORAT (cpv. 1 lett. b).
Un’applicazione radio o l’utilizzazione delle frequenze devono ora essere notificate all’UFCOM se- condo l’articolo 32 soltanto se la persona soggetta all’obbligo di notifica non è già titolare di una con- cessione in base al diritto attualmente in vigore (cpv. 1 lett. d). Una tale procedura è giustificabile per- ché l’introduzione dell’obbligo di notifica non modifica gli attuali diritti e obblighi dei titolari di una con- cessione.
La lettera c del vigente articolo 47 è trasposta nell’articolo 61 capoverso 1 lettera f. L’Accordo regio- nale sul servizio radiotelefonico renano (RS 0.747.224.178) menzionato alla lettera c non è più in vi- gore; si tratta della versione precedente della Convenzione regionale del 12 aprile 2012 sulle radioco- municazioni della navigazione interna. Con l’entrata in vigore della presente ordinanza i certificati di radiotelefonista conseguiti in base all’Accordo regionale sul servizio radiotelefonico renano saranno considerati come certificati di radiotelefonista OUC ai sensi dell’articolo 40 capoverso b.
Con l’entrata in vigore di questa ordinanza, i certificati di radiotelefonista di volo rilasciati per utilizzare le radiocomunicazioni aeronautiche mantengono la propria validità (cpv. 1 lett. g). Questi sono consi- derati certificati di capacità per l’utilizzazione degli impianti di radiocomunicazione aeronautiche nel volo a vista secondo l’articolo 41 capoverso 2 lettera a.
4.5 Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Ingresso
In seguito alla modifica della LTC, due disposizioni sono state aggiunte nell’ingresso: articolo 22 capo- verso 5 e articolo 34 capoverso 1terLTC.
Art. 8 Rispetto dei requisiti essenziali
Capoverso 2: Fondamentalmente con questa modifica non è apportato alcun cambiamento, salvo che ora la disposizione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT; RS 784.101.21) è trasposta nell’OIT al fine di semplificare il sistema (un rimando in meno).
Art. 14 Documentazione tecnica
Capoverso 3: Dall’analisi giuridica effettuata dalla Commissione europea (cfr. documento «TCAM WG (10)04 Rev1 Risk assessment module A») concernente la procedura di valutazione della conformità del controllo interno della produzione (art. 13 cpv. 1 lett. a e allegato 2 OIT) risulta che la documenta- zione tecnica deve contenere in questo caso un’analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi. Quest’analisi e valutazione al momento sono limitate alla procedura di valutazione della conformità «dell’esame del tipo seguito dalla conformità al tipo sulla base del controllo interno della produzione» (art. 13 cpv. 1 lett b e allegato 3 OIT). Le linee guida2 per l’applicazione della direttiva RE 2014/53/UE saranno aggiornate prossimamente.
2https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33162?locale=it
58/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione