Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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Art. 21 Obblighi d’identificazione
Capoverso 1: Queste modifiche concernono soltanto il testo tedesco, si intende correggere un errore d’ortografia alla lettera a («eine Funkanlage» e non «ein Funkanlage») e uniformare al resto dell’ordi- nanza un termine alla lettera b («eine Funkanlage» al posto di «ein Funkgerät»).
Art. 25 Eccezioni
Capoverso 1: La modifica alla lettera a precisa la portata di questa eccezione. Infatti per rientrare nell’ambito di questa eccezione, un impianto di radiocomunicazione deve soddisfare due condizioni in modo cumulativo: deve essere utilizzato esclusivamente sulle frequenze militari e unicamente per scopi militari, di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie. Impianti esercitati a fini militari, di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie su frequenze «civili»
non rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione come anche gli impianti di radiocomu- nicazione «misti», ossia esercitati su frequenze militari e civili. Lo scopo è di evitare interferenze con le frequenze «civili» da parte di impianti non conformi alle disposizioni dell’OIT.
La modifica della lettera f risulta dalla modifica del rimando all’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla ge- stione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) che è sottoposta a una revi- sione totale (cfr. n. 4.4. qui di seguito).
Art. 26 Omologazione degli impianti
Capoverso 3: Questa modifica concerne soprattutto il testo tedesco e italiano in cui vi è un rimando inesatto agli articoli 7 (cpv. 2) e 9. Il testo francese deve essere anche formalmente modificato per ag- giungere una virgola dopo «art. 7, al. 2».
Art. 27 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato
Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 (impianti di radiocomunicazione per garantire la sicurezza pubblica) possono essere offerti o messi a disposizione sul mercato anche per l’esercito, per le ricerche in situazioni di emergenza o le ricerche di persone condannate. Il capo- verso 4 deve essere completato perché lo è stato l’articolo 34 capoverso 1terLTC con l’aggiunta all’elenco dell’esercito (lett. c) e delle autorità competenti per le ricerche in situazioni di emergenza o le ricerche di persone condannate (lett. d).
Art. 27a Dimostrazione
Questo nuovo articolo introduce la possibilità di procedere a dimostrazioni di impianti destinati ad es- sere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 e che non sarebbero omologati. L’autorizzazione è accordata unicamente a condizione che la dimostra- zione non ostacoli eccessivamente l’esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione e che le emissioni al di fuori di queste bande siano limitate al minimo possibile. L’UFCOM stabilisce i dettagli per la dimostrazione (durata, luogo, condizioni di esercizio, ecc.). Se tuttavia du- rante le dimostrazioni dovessero verificarsi delle interferenze, si può garantire che siano individuate ed eliminate velocemente.
59/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione