Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
tegorie di prestazione e sono ora applicate anche alle macchine di cantiere. Il capoverso 2 dell’articolo 19a OIAt è pertanto obsoleto e può essere abrogato.
4.3.2 Articoli 3, 20, 20a, 36, 37 e 42a
Dal 1° gennaio 2020 non si applicano più le esigenze per la messa in commercio di impianti di combustione secondo l’articolo 20 OIAt. Negli ultimi anni sono state progressivamente sostituite dalle disposizioni degli allegati 1.15, 1.16, 1.18 e 1.20 dell’ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne; RS 730.02). Gli articoli 20 e 20a dell’OIAt saranno pertanto abrogati. La limitazione del periodo di validità dell’articolo 20 era disciplinata nell’articolo 42a capoverso
1. Anche questo articolo può quindi essere abrogato. Negli articoli 36 e 37, che disciplinano l’esecuzione da parte della Confederazione e la sorveglianza del mercato, il gruppo di impianti «Impianti di combustione» può essere cancellato dal testo, poiché l’UFAM non svolge più compiti di sorveglianza del mercato in questo settore. Nell’articolo 3 capoverso 2 lettera c può ora essere soppresso il riferimento all’articolo 20.
4.3.3 Allegato 4 cifre 211 e 23
L’abrogazione degli articoli 20 e 20a rende obsolete le cifre 211 e 23 di cui all’allegato 4 OIAt che possono ora essere abrogate.
4.4 Entrata in vigore
L’ordinanza rivista entrerà in vigore il 1°luglio 2021.
Le disposizioni modificate per i cementifici nell’allegato 2 (valori limite per NOx, NH3, SOx, COV, polvere, misurazione di NH3) saranno invece applicate soltanto a partire dal 1° gennaio 2022, in quanto l’accordo settoriale sugli ossidi di azoto attualmente in vigore tra i Cantoni d’ubicazione e l’industria del cemento scadrà soltanto a fine dicembre 2021. Nel preambolo dell’accordo si dichiara che né i Cantoni (parti contraenti) né l’UFAM (partecipazione) si adopereranno a favore dell’inasprimento dei valori limite per tutta la durata dell’accordo. Si garantisce così una transizione lineare, per quanto riguarda gli ossidi di azoto, dall’accordo vigente al valore limite più restrittivo previsto nell’OIAt.
Per gli impianti esistenti si applicherà il termine normale di risanamento di cinque anni secondo l’articolo 10 OIAt. Non sono quindi previste disposizioni transitorie specifiche.
13/17 153-00007/00001/01116/00013/T103-0080