Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Cementifici
Quale base per la presente revisione dell’OIAt, l’UFAM ha commissionato alla European Cement Research Academy GmbH (ECRA) uno studio nel quale vengono presentate le prescrizioni applicabili ai cementifici nell’Unione europea, in particolare nei Paesi confinanti con la Svizzera, e viene valutato lo stato della tecnica in relazione alla limitazione delle emissioni (studio ECRA 2019).7 Lo studio tratta le possibilità di riduzione per gli inquinanti atmosferici ossidi di azoto e ammoniaca, composti organici gassosi e polvere, discutendo sia gli aspetti tecnici che quelli economici.
Ossidi di azoto e ammoniaca
A livello europeo, la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED) stabilisce per i cementifici un valore limite di ossidi di azoto pari a 500 milligrammi per metro cubo. Tale valore corrisponde a quello indicato nelle conclusioni 2013 sulle BAT, che sono state tenute in massima considerazione nella revisione del 4 dicembre 2015 per la fissazione del valore limite OIAt. La valutazione dello stato della tecnica richiede una revisione soprattutto alla luce del fatto che il 17° regolamento federale tedesco per la protezione contro le emissioni inquinanti (Bundes-Immissionsschutzverordnung, BImSchV) emendato nel 2013 fissa dal 2019 un valore limite decisamente più basso per gli ossidi di azoto, pari a 200 milligrammi per metro cubo. Le esperienze in Germania e in alcuni cementifici in Italia e in Austria mostrano che un simile valore può essere rispettato in maniera affidabile. Per tale ragione, anche in Svizzera si dovrà introdurre un valore limite degli ossidi di azoto pari a 200 milligrammi per metro cubo. Poiché i sei cementifici svizzeri sono responsabili di circa il 4 per cento delle emissioni totali di ossidi di azoto del Paese, tale riduzione è senz’altro rilevante per la qualità dell’aria.
Attualmente nell’industria del cemento svizzera si applica il valore limite NH3 generale indicato nell’allegato 1 dell’OIAt. Unitamente al valore limite degli ossidi di azoto, anche le emissioni di ammoniaca dei cementifici sono ora regolamentate nell’allegato 2 dell’OIAt, non da ultimo perché in futuro dovranno essere continuamente monitorate.
Composti organici gassosi
Le emissioni di composti organici gassosi si generano nella produzione di clinker principalmente dalla materia prima naturale. La sostanza organica contenuta nel calcare e nella marna viene liberata attraverso il riscaldamento della farina cruda ed emessa sotto forma di COV. Le emissioni di un cementificio dipendono dunque fortemente dalla composizione delle materie prime estratte dal relativo giacimento (cava di pietra). Al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, nonché in un’ottica di economia circolare, è auspicabile che nei cementifici i rifiuti e la terra contaminata proveniente da risanamenti del terreno possano essere impiegati come sostituti di combustibili e materie prime. Ciò è previsto sia dall’OPSR che dall’OIAt. Quando si utilizzano simili sostanze occorre prestare particolare attenzione alle possibili emissioni di COV. Soprattutto l’aggiunta di materia prima alternativa inquinata da composti organici volatili può determinare un aumento delle emissioni, se questa viene impiegata nel processo di cottura del clinker insieme alla farina cruda con cui viene alimentato il forno.
Con la revisione dell’OIAt del 4 dicembre 2015 è stato introdotto un valore limite dei COV pari a 80 milligrammi per metro cubo. Le esperienze degli ultimi anni mostrano che le emissioni di COV sono aumentate a causa del maggior impiego, in alcuni impianti, di materia
7 Technical Report A-2019/1789: Einschätzung des Stands der Technik bezüglich Emissionsreduktionen in der Zementindustrie in der Schweiz und in den Nachbarländern, ECRA su incarico dell’UFAM e di cemsuisse, 2019 5/17 153-00007/00001/01116/00013/T103-0080