Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico

1 Introduzione

Secondo l’articolo 11 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Conformemente a tale principio, i valori limite d’emissione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) si orientano allo stato della tecnica. Laddove il progresso tecnico consente di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti da parte di impianti stazionari, i relativi valori limite nell’OIAt vanno adattati di conseguenza. L’ordinanza assicura così che nella costruzione di nuovi impianti o, dopo un periodo transitorio, anche negli impianti esistenti sia impiegata la migliore tecnica disponibile in modo da ottenere una progressiva riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria.

Cementifici

Contestualmente alla modifica dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600) del 4 dicembre 2015, il Consiglio federale ha modificato per l’ultima volta le prescrizioni in materia di cementifici contenute nell’OIAt. Tra le altre novità, il valore limite dell’azoto è stato abbassato da 800 a 500 milligrammi per metro cubo e sono stati introdotti valori limite specifici degli impianti per ulteriori sostanze inquinanti come sostanze organiche gassose, polvere, metalli pesanti o diossine e furani.

In concomitanza con la revisione dell’OIAt del 2015, l’industria del cemento svizzera ha rinnovato un accordo settoriale esistente dal 1998 con i Cantoni d’ubicazione dei sei impianti1 volto a ridurre ulteriormente il carico di ossidi di azoto da tali impianti. L’accordo rielaborato, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 contestualmente all’OIAt rivista e che sarà valido fino a fine 2021, prevede un percorso di riduzione che porterà i cementifici a emettere in media al massimo 400 milligrammi di ossidi di azoto per metro cubo su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2020. Nell’accordo le parti contraenti hanno dichiarato la propria intenzione di verificare nel 2020 lo stato della tecnica per ciò che concerne la riduzione degli ossidi di azoto. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha collaborato all’elaborazione dell’accordo settoriale e lo sostiene.

Il 29 settembre 2016 l’allora consigliere nazionale Philipp Hadorn ha presentato la mozione «Riduzione degli ossidi di azoto» (16.3827)2 con la quale si doveva incaricare il Consiglio federale di fissare a partire dal 1° gennaio 2019 valori limite per le emissioni di ossidi di azoto dai cementifici pari al massimo a 200 milligrammi per metro cubo. Quale motivazione Hadorn adduceva che un simile valore era applicato anche in Germania e che i cementifici potevano rispettarlo grazie alla tecnica SCR.3 Ciò era importante soprattutto perché i cementifici incenerivano sempre più rifiuti come oli esausti, pneumatici, solventi e materiale di scavo inquinato e si erano trasformati in veri e propri impianti di smaltimento. Diversamente dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU), i cementifici dovevano rispettare un valore limite di ossidi di azoto decisamente meno severo.

Nella sua risposta alla mozione, che il Consiglio nazionale ha respinto nel marzo 2018, il Consiglio federale ha argomentato che nei lavori preliminari per la revisione dell’OIAt del 4 dicembre 2015 era stata esaminata una riduzione più cospicua del valore limite. Tuttavia, secondo le conclusioni formulate nel 2013 dalla Commissione europea sulle migliori

1 Accordo settoriale stipulato per ridurre le emissioni di ossidi di azoto con l’industria del cemento per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021

2 Mozione 16.3827: Riduzione degli ossidi di azoto, inoltrata il 29 settembre 2016

3 SCR = Selective Catalytic Reduction: procedimento per l’abbattimento degli ossidi di azoto nei gas di scarico tramite ammoniaca o urea mediante l’utilizzo di un catalizzatore 3/17 153-00007/00001/01116/00013/T103-0080