Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 17 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
prima alternativa. In Europa, la IED prescrive per i COV un valore decisamente inferiore di 10 milligrammi per metro cubo, prevedendo la possibilità di deroghe per impianti specifici laddove le emissioni non siano causate dall’incenerimento di rifiuti appositamente aggiunti. Con la presente revisione si intende dunque spostare la prospettiva dell’OIAt da un valore limite fisso relativamente elevato per i COV a una soluzione variabile in funzione dell’impianto specifico in cui si tenga conto del tenore di carbonio nella materia prima naturale della rispettiva sede.
Ossido di zolfo e polvere
Il valore limite per l’ossido di zolfo deve essere ridotto da 500 a 400 milligrammi per metro cubo. Dalla metà degli anni Ottanta le emissioni di ossidi di zolfo sono calate drasticamente grazie a provvedimenti efficaci come la desolforazione di combustibili e carburanti e per tale ragione rivestono oggi un’importanza secondaria rispetto alla protezione dell’aria. Da tempo le immissioni in tutte le stazioni di misura della Svizzera sono nettamente al di sotto del valore limite d’immissione.
Infine anche il valore limite della polvere dovrà essere dimezzato rispetto agli attuali 20 milligrammi per metro cubo, sempre nell’ottica di un adeguamento allo stato della tecnica. Va notato che, poiché tutti i cementifici emettono già oggi quantità di polvere decisamente inferiori, questo provvedimento non ha alcun effetto sulla qualità dell’aria.
Ordinanza sui rifiuti
Il progetto comprende anche un aumento del valore limite B(a)P indicato nell’OPSR e applicabile ai rifiuti utilizzati come materia prima per la produzione di cemento. Tale valore deve essere adattato in quanto l’OPSR, per la determinazione del valore limite, presuppone generalmente un determinato rapporto fra il tenore di B(a)P e il tenore complessivo di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) nei rifiuti interessati. Il nuovo valore rispecchia meglio tale rapporto. La modifica è spiegata nel capitolo 5.
2.2 Caldaie per combustibili solidi
Nelle caldaie automatiche alimentate a legna, gli accumulatori di calore permettono di ridurre il numero di avvii, arresti e fasi di mantenimento della brace in caso di funzionamento prolungato degli impianti a combustione. Nelle caldaie alimentate a legna a carica manuale è necessario un accumulatore per poter estrarre tutta la quantità di calore generata durante il processo di combustione, in quanto tali caldaie sono idonee per un funzionamento a carico parziale solo a determinate condizioni e può capitare che la quantità di calore effettivamente generata sia superiore alla quantità in quel momento richiesta dall’utente. Il calore in eccesso può così confluire nell’accumulatore. La modalità di funzionamento con accumulatore abbassa le emissioni dell’impianto a combustione, aumenta l’efficienza energetica e riduce l’usura e gli oneri di manutenzione di caldaia e separatore di polveri fini.
Con la revisione dell’OIAt dell’11 aprile 2018 sono state introdotte prescrizioni per il dimensionamento del volume di accumulo delle caldaie alimentate a legna fino a una potenza termica nominale di 500 kW. Si è invece rinunciato a regolamentare gli accumulatori degli impianti a combustione più grandi, ritenendo che fosse nell’interesse economico degli operatori installare un accumulatore ai fini di un esercizio ottimale dell’impianto. Le esperienze in sede di esecuzione mostrano ora che un simile assunto non corrisponde sempre a verità. La regolamentazione contenuta nell’OIAt in materia di accumulatori dovrà essere integrata con una prescrizione anche per gli impianti con potenza termica nominale superiore a 500 kW.
2.3 Abrogazione di singoli articoli e cifre Nell’allegato 4 si prevede di abrogare singoli articoli e cifre, ormai obsoleti.
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