Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 22 pagine
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dispensate a pazienti diabetici o per le cosiddette «prestazioni di podologia» si possa, ma non si debba necessariamente, far capo a podologi. Tale affermazione non sarebbe corretta. Per il corretto trattamento dei pazienti affetti da diabete è necessario far capo a un podologo, soprattutto per le «prestazioni di podologia», altrimenti si tratterebbe di prestazioni di altro tipo. Peraltro, le organizzazioni di cure infermieristiche e di aiuto domiciliare, gli ospedali e le case di cura non potrebbero fatturare all’AOMS le prestazioni fornite dai podologi che vanno oltre la pedicure medica in ambito terapeutico. Il quarto paragrafo andrebbe dunque riformulato come segue: «I podologi con diploma SSS oggi non rientrano tra i fornitori di prestazioni […]». SDG e SGED chiedono di introdurre una precisazione nel terzo paragrafo prevedendo che oggi la pedicure medica per i pazienti diabetici rientra nelle prestazioni di cura effettuate da infermieri su prescrizione medica.
Riguardo al numero 1.2 del rapporto, QualiCare rimanda ai pareri di OPS e SDG.
3.9.2 Numero 1.3: contesto della pedicure medica fornita a pazienti diabetici
OPS, SDG, SGED e FMH raccomandano di completare il secondo paragrafo aggiungendo che per i pazienti affetti da neuropatie è fortemente compromessa anche la cicatrizzazione delle ferite. Riguardo al terzo paragrafo, l’OPS osserva che una «pedicure medica» effettuata professionalmente non è soltanto raccomandata, bensì indispensabile per le persone interessate. Queste necessitano inoltre, come illustrato al numero 1.2, non di una «semplice» pedicure medica, bensì di un trattamento podologico. Nel quarto paragrafo si asserisce che la pedicure medica include la cura della pelle e delle unghie dei piedi. All’articolo 11b capoverso 1 lettera b numero 1 OPre si parla soltanto di «controllo». Questi due elementi devono essere armonizzati, parlando in entrambi i casi di «cura» di piedi, pelle e unghie. In riferimento al quinto capoverso, OPS, SDG, SGED e FMH chiedono di sostituire l’aggettivo «interdisciplinare» con l’aggettivo «interprofessionale».
Riguardo al numero 1.3 del rapporto, QualiCCare rimanda ai pareri di OPS e SDG. Inoltre, chiede di sostituire l’espressione «da parte di specialisti appositamente formati» («besonders geschulte Fachpersonen») con la formula «da parte di specialisti formati appositamente a questo scopo» («durch entsprechend dafür ausgebildete Fachpersonen»).
3.9.3 Numero 1.4: situazione attuale riguardante la pedicure
L’OPS reputa incompleta la delimitazione proposta tra le varie formazioni nel campo della podologia. I podologi AFC non sono veramente rilevanti per le prestazioni fornite ai diabetici. Potrebbero fornire queste prestazioni fintanto che operassero sotto la guida di un podologo dipl SSS. Questi podologi, dunque, non dovrebbero poter fatturare in nome proprio a carico dell’AOMS. Tuttavia, una podologa/un podologo SSS autorizzato ad esercitare in base all’articolo 50c AP-OAMal deve poter fatturare a carico dell’AOMS le prestazioni di una podologa/un podologo AFC fornite a pazienti diabetici sotto la sua guida.
Inoltre, vi sono anche podologi titolari di una formazione SPV o FSP, assolta sotto il regime del previgente diritto, che sono in grado di fornire prestazioni a pazienti diabetici. La differenza decisiva consiste dunque nel fatto che i podologi SPV/FSP sono abilitati da sempre a operare sotto la propria responsabilità, a trattare pazienti a rischio e anche a impiegare e dirigere personale specializzato. A queste persone deve dunque essere garantito il pieno rispetto dei diritti acquisiti. In virtù del rispetto dei diritti acquisiti, ai podologi SPV/FSP, titolari di una formazione acquisita sotto il regime del previgente diritto, deve essere ancora concessa l’autorizzazione al libero esercizio della professione e al trattamento di pazienti a rischio sotto la propria responsabilità. Il riconoscimento nella LAMal dovrebbe essere concesso esclusivamente ai podologi SSS (e ai titolari di diplomi retti dal previgente diritto autorizzati a portare il nuovo titolo). In merito al paragrafo 6, l’OPS sottolinea che agli infermieri