Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 22 pagine
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una categoria di fornitori di prestazioni in più all’AOMS, e prima che intervenga un ulteriore aumento quantitativo a spese degli assicurati.
L’USS appoggia la proposta di autorizzare i podologi SSS a esercitare in nome proprio, dietro prescrizione medica, come fornitori di prestazioni a carico dell’AOMS e spera in una rapida attuazione delle revisioni di ordinanza.
I fornitori di prestazioni e le loro associazioni sono sostanzialmente d’accordo con l’avamprogetto. OPS, SDG, FMH e svbg ritengono che il riconoscimento nella LAMal dei podologi dipl. SSS per la cura dei piedi delle persone diabetiche migliori notevolmente l’accesso a misure preventive effettive, e quindi anche l’assistenza ai pazienti diabetici a rischio. Tuttavia, dovrebbero essere autorizzati a fatturare a carico dell’AOMS soltanto i podologi dipl. SSS. SPV-BE e circa l’80 per cento dei 150 membri del gruppo regionale bernese chiedono che i 450 podologi SPV della Svizzera tedesca possano fatturare a carico dell’AOMS. Tutti i fornitori di prestazioni che si sono espressi avanzano anche loro la stessa richiesta.
Anche le associazioni di assicuratori sono favorevoli all’avamprogetto. Santésuisse esprime delle riserve riguardanti il menzionato impatto sui costi e reputa indispensabile limitare strettamente le prestazioni come previsto. Per Curafutura, gli adeguamenti proposti (podologi qualificati, prescrizione medica e rispetto delle limitazioni basate sull’indicazione) sono un presupposto imprescindibile dell’assunzione dei costi a carico dell’AOMS.
Le organizzazioni di pazienti sono anch’esse, in linea di massima, favorevoli alle modifiche proposte. In parte considerano eccessivamente restrittiva la delimitazione dei pazienti a rischio, del ventaglio di prestazioni e dei fornitori autorizzati e contestano la limitazione dei fornitori di prestazioni autorizzati ai soli podologi SSS.
Anche QualiCCare si schiera a favore dell’avamprogetto.
3.2 Pareri sull’articolo 46 OAMal
Questa disposizione è accolta positivamente. La CDS e i Cantoni segnalano che al posto dell’espressione «in nome proprio» viene usata sempre più spesso l’espressione «sotto la propria responsabilità professionale». Occorrerebbe tenerne conto anche nella formulazione dell’articolo 46 OAMal. Il requisito ulteriore dell’indipendenza «economica» è sancito dall’espressione «per conto proprio», e tale espressione è applicabile anche ai podologi, logopedisti e neuropsicologi non assoggettati alla legge federale sulle professioni sanitarie. Inoltre, l’articolo 46 lettera g è già inserito nell’avamprogetto concernente il nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica.
3.3 Pareri sull’articolo 50c lettera a OAMal
La CDS e la maggioranza dei Cantoni approvano esplicitamente che l’autorizzazione a fornire prestazioni di pedicure medica a carico dell’AOMS presupponga un diploma di scuola superiore specializzata (SSS), poiché tale percorso formativo è l’unico (a differenza della formazione di podologo AFC secondo l’ordinanza sulla formazione professionale di base Podologo/Podologa AFC) a trasmettere le competenze necessarie per il trattamento (in nome proprio) di pazienti a rischio sotto la propria responsabilità professionale. Lo stesso vale sia per gli attestati dell’associazione Schweizerischen Podologen-Verband, rilasciati nel regime del diritto previgente, (SPV) sia per i diplomi cantonali (Vaud/Ginevra/Ticino). Nel Cantone di AG, i podologi devono obbligatoriamente possedere un diploma a livello di SSS o equivalente. Ma il diploma non deve essere riconosciuto anche da un ente comune. Se dovesse essere mantenuta la doppia verifica dei diplomi, AG suggerisce di non riconoscere il diploma,