Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 22 pagine

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non è mai stato insegnato a effettuare trattamenti podologici ai pazienti diabetici. Di conseguenza, mancano loro le qualifiche e competenze necessarie per fornire questo tipo di prestazioni. Questo capoverso deve dunque essere corretto di conseguenza.

3.9.4 Numero 2.1: scopo e obiettivo della nuova normativa

Circa il paragrafo 2, l’OPS sottolinea che con l’integrazione dei podologi dipl. SSS nell’AOMS si garantisce finalmente l’accesso ai veri professionisti del mestiere. Ma le cure non miglioreranno solo qualitativamente: in realtà le cure vengono garantite ora per la prima volta garantendo l’accesso a professionisti particolarmente qualificati. In riferimento al terzo paragrafo, OPS, SDG e SGED chiedono di nuovo di sostituire l’aggettivo «interdisciplinare» con l’aggettivo «interprofessionale».

Riguardo al numero 2.1 del rapporto, QualiCCare rimanda ai pareri di OPS e SDG.

3.9.5 Numero 2.2: portata della nuova normativa

L’OPS chiede di correggere la prima enumerazione come segue: «autorizzazione nell’OAMal dei podologi dipl. SSS […]».

3.9.6 Numero 2.3: condizioni per l’autorizzazione dei podologi

Riguardo al secondo paragrafo, l’OPS osserva che anche in questo caso la delimitazione tra le varie formazioni nel campo della podologia è scorretta e propone un’altra formulazione.

3.9.7 Numero 2.4: organizzazioni di podologia

L’OPS trova sconcertante che un’organizzazione di podologia possa fatturare a carico

dell’AOMS soltanto le prestazioni ai diabetici fornite da podologi SSS. Con questa regola le organizzazioni di podologia non sarebbero in grado di garantire le cure necessarie a tutti i pazienti diabetici.

3.9.8 Numero 2.5: requisiti delle prestazioni

OPS, SDG e SGED sottolineano che i parametri («Eckwerte») citati prevedono numeri minimi (e non massimi) di sedute necessarie. Di questo deve tener conto anche l’OPre fissando adeguatamente il numero di sedute rimborsate. Questi partecipanti propongono inoltre alcune riformulazioni.

Riguardo al numero 2.5 del rapporto, QualiCCare rimanda ai pareri di OPS e SDG.

3.9.9 Numero 2.6: tariffazione

ZH evidenzia che le trattative sulla tariffazione richiedono tempo e che non si può escludere che falliscano. Per garantire che le prestazioni fornite nei confronti delle casse malati sin dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni di ordinanza siano fatturabili, si dovrebbero predisporre d’ufficio misure tempestive, per poter disporre da quel momento di una struttura tariffale e di una tariffa per la fatturazione delle prestazioni.