Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 22 pagine

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scaduto il termine di transizione coloro che non adempiono ancora le condizioni previste all’articolo 50c lettera b OAMal dovrebbero adempierle per il tempo residuo - e quindi a partire da quel momento dovrebbero assolvere l’attività pratica sotto la direzione di un a podologa/un podologo SSS per poter fatturare le loro prestazioni a carico dell’AOMS -, sarebbe ingiustificabile. Questa conseguenza non sarebbe contemplata dal regime transitorio. Inoltre, potrebbe causare difficoltà pratiche, per esempio quando una paziente/un paziente fosse curato dapprima a carico dell’AOMS e in seguito per il tempo residuo dovesse pagare le cure di tasca propria o rivolgersi ad un’altra/o podologa/o. Anche GE propone di prolungare a cinque anni il periodo transitorio. AG ravvisa un chiaro e ingiustificato avvantaggiamento delle persone che al momento dell’entrata in vigore svolgerebbero «un’attività pratica» rispetto a coloro che avrebbero deciso di fare un periodo di pausa o appena conseguito il diploma, dato che la regola proposta non riconoscerebbe l’attività svolta prima dell’entrata in vigore e soprattutto nei due anni successivi. FR osserva che attualmente in Svizzera esistono già podologi esercitanti con una formazione di base non conforme ai requisiti dell'OAMal, ma dispongono di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione che permette loro di occuparsi di persone a rischio. Per facilitare il passaggio al nuovo sistema, propone di rendere più flessibile la disposizione transitoria della modifica dell’OAMal per quanto riguarda la formazione di base.

Secondo l’OPS, se si imponesse l’esigenza dei due anni di attività pratica, la disposizione transitoria sul computo di tale attività sarebbe in tutti i casi indispensabile per garantire il corretto trattamento dei podologi già operanti quanto alla possibilità di fatturare a carico

dell’AOMS. Rinunciando a tale esigenza, la disposizione transitoria potrebbe essere soppressa. Se invece si decidesse di mantenerla, la disposizione transitoria dovrebbe essere adeguata. La maggior parte dei fornitori di prestazioni chiede di garantire i diritti acquisiti dei podologi SPV autorizzati a fornire in nome proprio trattamenti podologici alle persone diabetiche e ad altri pazienti a rischio. Una fornitrice di prestazioni (Saskia Kaiser) propone di rinunciare all’equiparazione degli attestati di capacità SPV e FSP conseguiti sotto il regime del previgente diritto. Senesuisse approva la disposizione transitoria proposta. Spitex approva la disposizione nel caso in cui si prevedesse una condizione supplementare a norma dell’articolo 50c lettera b OAMal.

santésuisse approva la disposizione transitoria proposta.

3.7 Pareri sull’articolo 11b OPre

3.7.1 Capoverso 1

La CDS e i Cantoni AI, BS, GL, JU, NE, NW, SO, SH, TI, VS e ZG, che rimandano al parere della CDS, approvano che in presenza di un rischio di gravi complicanze dovute al diabete (sindrome del piede diabetico) ai sensi della lettera a, i costi della pedicure medica siano assunti dall’AOMS. Non capiscono invece che cosa si intenda con rischio «elevato». Secondo il commento all’articolo 11b OPre, dovrebbe trattarsi di pazienti affetti da diabete mellito e che rischiano inoltre di soffrire di una delle patologie secondarie menzionate. Dato che i rischi sono già sufficienti gravi di per sé, poiché potrebbero rendere necessaria l’amputazione delle dita o addirittura di tutto il piede, l’aggettivo «elevato» - oltretutto anche vago - dovrebbe essere eliminato. Questi partecipanti suggeriscono inoltre di esaminare l’opportunità di estendere il campo di applicazione al gruppo a rischio delle persone non diabetiche che potrebbero soffrire di arteriopatie obliteranti periferiche e quindi anche di patologie secondarie come un infarto cardiaco o un ictus fino a dover subire l’amputazione di un piede. VD, come la CDS, approva questa disposizione e ritiene che si debba prendere in considerazione l’estensione del campo di applicazione anche al gruppo a rischio delle persone non diabetiche che potrebbero essere colpite da arteriopatie obliteranti periferiche con conseguente infarto del miocardio, ischemia cerebrale o necessità di amputazione di un piede.