Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 22 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 12 giugno 2020, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di condurre, fino al 5 ottobre 2020, una consultazione presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e altre cerchie interessate sulla modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31). L’avamprogetto posto in consultazione prevedeva da un lato l’autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro della LAMal e dall’altro una precisazione riguardante il calcolo della durata della degenza ospedaliera.1

Il nuovo disciplinamento proposto nell’avamprogetto sulla pedicure medica comprendeva i seguenti elementi:

 autorizzazione dei podologi SSS nell’OAMal come fornitori di prestazioni che esercitano in nome e per conto proprio previa prescrizione medica;

 definizione nell’OPre dei requisiti per il rimborso delle prestazioni di pedicure medica in termini di garanzia del valore terapeutico e dell’economicità (definizione di gruppi a rischio e fissazione di un numero massimo di terapie annue).

Per i podologi sono state proposte le seguenti condizioni di autorizzazione:

 titolo di studi riconosciuto come podologo SSS, conseguito in una scuola specializzata superiore (SSS) secondo un programma quadro d’insegnamento per il ciclo di formazione «podologia SSS» del 12 novembre 2010; il programma quadro d’insegnamento specifica anche quali titoli conseguiti prima del 2010 abilitano a utilizzare il titolo di «podologa dipl. SSS», «podologo dipl. SSS». Le persone in possesso di titoli di studio esteri possono chiederne il riconoscimento presso la Croce Rossa Svizzera;

 autorizzazione in virtù del diritto cantonale a esercitare la professione in nome e per conto proprio;

 due anni di attività pratica dopo la conclusione della formazione professionale;

 analogamente alle organizzazioni di altri fornitori di prestazioni, vengono inserite nell’OAMal anche le organizzazioni di podologia.

Per le prestazioni di pedicure medica, l’avamprogetto prevedeva i seguenti requisiti:

 rimunerazione solo per i pazienti affetti da diabete mellito e con rischio accresciuto di svi-

luppare una sindrome del piede diabetico a causa di una polineuropatia, dopo un’ulcera diabetica o dopo un’amputazione causata dal diabete;

 definizione delle prestazioni podologiche specifiche, istruzione e consulenza comprese;  fissazione dei limiti quantitativi annui per ogni gruppo a rischio, basati sulle esigenze mi-

nime stabilite dalle vigenti linee guida per il trattamento: 2 sedute per persone senza arteriopatia obliterante periferica (AOP), 4 sedute per persone con AOP, 4 sedute per persone con precedente ulcera diabetica o amputazione causata da diabete;

1 Il presente rapporto riassume i risultati della consultazione per quanto riguarda l’autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro della LAMal. Il rapporto sui risultati della consultazione relativi al calcolo della durata della degenza ospedaliera è stato elaborato separatamente.