Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 18 pagine

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conciliazione dinnanzi all’autorità di conciliazione in materia di locazione. Esistono determinate deroghe, elencate nel CPC (art. 198: Eccezioni; art. 199: Rinuncia delle parti). A seconda dell’esito della procedura di conciliazione, le parti possono rivolgersi ai tribunali competenti.

1.5.2 Indennità per situazioni di necessità economica

Per i locatori o gli affittuari che, a seguito dell’applicazione della legge sulle pigioni commerciali COVID-19, percepiscono per un certo periodo pigioni o fitti ridotti del 60 per cento e che per questo motivo si ritrovano in una situazione di necessità economica è prevista un’indennità. A tal fine la Confederazione mette a disposizione al massimo 20 milioni di franchi. Le parti contraenti interessate possono presentare una domanda all’UFAB. Se nel corso del processo dovesse delinearsi che il volume delle domande supererà quello dei fondi disponibili, l’UFAB può definire ulteriori requisiti per circoscrivere la fattispecie della situazione di necessità economica e può limitare in generale l’importo dell’indennità.

Le domande saranno sottoposte a una valutazione. Le parti contraenti sono obbligate a fornire i documenti e le informazioni rilevanti. Per la valutazione delle domande fanno testo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Per le procedure e in particolare anche per i ricorsi contro le decisioni dell’UFAB sono determinanti le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

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2.1 Articolo 1 Oggetto

Le mozioni 20.3451 e 20.3460 fanno riferimento alle chiusure delle strutture accessibili al pubblico in base all’articolo 6 capoverso 2 e alla limitazione dell’attività delle strutture sanitarie in base all’articolo 10a capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) nelle versioni del 21 marzo 2020 e del 19 marzo 2020. Queste chiusure e limitazioni si rifanno a loro volta alla decisione del Consiglio federale del 16 marzo 2020. Il capoverso 1 spiega che la presente legge disciplina la determinazione della pigione o del fitto di queste strutture e aziende. La legge sarà valida per tutte le chiusure e limitazioni disposte in base a questa ordinanza.

Il riferimento alle pigioni o ai fitti è fatto senza restrizioni. Di conseguenza, la legge si applica anche alla sublocazione di cui dell’articolo 262 CO e al subaffitto di cui all’articolo 291 CO.

Attraverso le mozioni 20.3451 e 20.3460 il Consiglio federale è inoltre incaricato di costituire un fondo per casi di rigore destinato ai locatori e dotato di un importo di 20 milioni di franchi. Il capoverso 2 definisce questa finalità e precisa che i casi di rigore sono quelli in cui la situazione di necessità economica è dovuta alle perdite su pigioni o fitti causate dall’applicazione della presente legge.

2.2 Articolo 2 Campo d’applicazione

L’elenco dell’articolo 2 non è esaustivo. Le lettere da a ad e menzionano alcune strutture che erano elencate all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 (p. es. nella versione del 19 marzo 2020). La lettera f si riferisce alle strutture sanitarie di cui all’articolo 10a capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-

19. In ogni singolo caso bisognerà valutare se l’attività ha dovuto essere chiusa o limitata a causa dell’ordinanza. Lo stesso dicasi per le attività che in virtù della disposizione derogatoria di cui all’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza 2 COVID-19 sono rimaste aperte. Alla lettera a sono menzionati a titolo d’esempio i negozi che vendono alimentari o oggetti d’uso quotidiano. Se un negozio di questo tipo ha potuto rimanere aperto, non rientra nel campo d’applicazione della legge nel caso in cui non abbia potuto vendere singoli oggetti non di uso quotidiano, anch’essi facenti parte dell’assortimento. Per l’applicazione della legge è determinante la fattispecie della chiusura o limitazione dell’attività, e non l’impatto sulla cifra d’affari.

La legge si applica anche se la cosa locata o affittata non comprende soltanto un negozio, ma serve anche ad altri scopi. Le autorimesse e i negozi di biciclette, ad esempio, dispongono solitamente di locali di vendita, che hanno dovuto essere chiusi, e di un’officina che in virtù dell’articolo 6 capoverso 3 lettera i dell’ordinanza 2 COVID-19 (officine di mezzi di trasporto) ha potuto restare aperta. Il fatto che