Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 18 pagine
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deterioramento della situazione economica, da innescare o da rischiare di innescare una procedura di fallimento, o da indurre conseguenze più problematiche rispetto alla media.
Una situazione di necessità economica può anche insorgere se viene applicata una pigione sulla base dei soli costi. Contrariamente alle disposizioni generali del CO concernenti le pigioni commisurate ai costi, una pigione basata sui soli costi significa che il locatore si accontenta di coprire i suoi costi effettivi e di realizzare una rendita minima. Nell’ambito del CO la scelta di una pigione calcolata sulla base dei soli costi esclude il ricorso ai criteri delle pigioni in uso nel quartiere e della compensazione del rincaro (art. 13 cpv. 3 OLAL). Il criterio dei costi è inoltre il solo considerato nell’ambito della legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA; RS 842) e di diversi atti normativi cantonali per la promozione dell’alloggio; viene regolarmente applicato dai committenti di utilità pubblica per calcolare la pigione dei locali commerciali. Se la pigione si basa sui soli costi, la sua riduzione si traduce automaticamente in un disavanzo e quindi in una situazione di necessità economica.
Prima che si manifesti una situazione del genere può trascorrere un certo tempo, pertanto le domande potranno essere presentate entro un termine di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge. Se a quel momento la perdita sulle pigioni o sui fitti e la conseguente situazione di necessità fossero ancora incerte, la domanda potrà essere presentata e provvisoriamente sospesa.
La domanda deve essere accompagnata da alcuni documenti, come il contratto di locazione o affitto, la corrispondenza da cui risulta la riduzione al 40 per cento della pigione o del fitto e altri documenti a comprova della situazione di necessità economica. L’esame delle domande può rendere necessaria la verifica di alcune informazioni. Per tale motivo anche i conduttori e gli affittuari sono tenuti, su richiesta, a fornire informazioni e a presentare la documentazione richiesta.
L’importo dell’indennità non può superare la perdita subita sulle pigioni o sui fitti; si intende così impedire che possano risultarne entrate complessive superiori ai redditi ordinari.
Siccome l’importo totale stanziato è limitato, è possibile che la domanda superi i fondi a disposizione. L’UFAB può quindi stabilire ulteriori requisiti per definire una situazione di necessità economica onde evitare che l’indennità non venga corrisposta ai locatori più bisognosi.
In alternativa, l’UFAB può anche procedere a un’ulteriore limitazione dell’importo dell’indennità, in modo da permettere a un maggior numero di locatori di beneficiare di questo sostegno. Spetta all’UFAB decidere quale delle due misure adottare o se optare per una combinazione di entrambe.
2.8 Articolo 8 Protezione giuridica
Si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2.9 Articolo 9 Disposizione penale
Chi ottiene un’indennità fornendo intenzionalmente informazioni false deve essere sanzionabile, tanto più che non è sempre possibile applicare le fattispecie classiche della truffa o della falsità in documenti. Per quanto riguarda la truffa secondo l’articolo 146 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) bisognerebbe stabilire in particolare se una semplice indicazione inesatta del richiedente possa essere considerata un’astuzia tenuto conto della possibile mancanza di una verifica dovuta a capacità limitate. In generale non si ravvisa la falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 CP perché le indicazioni del richiedente non hanno qualità di documenti. Se però le autorità preposte al procedimento penale e i tribunali dovessero constatare l’esistenza di un reato grave, la o le fattispecie del CP prevarrebbero sulla presente disposizione penale.
Nel determinare la sanzione occorre considerare che l’indennità è limitata nel tempo e che l’importo massimo mensile è di 12 000 franchi (pari al 60 % della pigione massima o dell’affitto massimo computabile di 20 000 fr.). Sarà perciò limitata anche la possibile entità dell’infrazione. È presumibile, d’altra parte, che una stessa persona possa ottenere un’indennità per più oggetti fornendo informazioni