Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
grave e, dall’altro, mancano le condizioni che farebbero presupporre un sacrificio «straordinario», ossia una limitazione intollerabile rivolta a un numero ristretto di soggetti.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le disposizioni contenute nel progetto di legge sulle pigioni commerciali COVID-19 sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
Il fatto che una legge determini l’importo delle pigioni e dei fitti per le strutture accessibili al pubblico che hanno dovuto essere temporaneamente chiuse e per le strutture sanitarie che hanno dovuto temporaneamente limitare la propria attività rappresenta un’interferenza nei rapporti contrattuali. I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono stabiliti nel CO. La temporanea riduzione del corrispettivo versato può generare una situazione di necessità economica per l’altra parte contraente. In tal caso è previsto un aiuto da parte dello Stato.
La normativa proposta comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto e deve essere emanata sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Considerato che le chiusure e le limitazioni delle attività stanno avendo delle ripercussioni e molte parti contraenti non hanno ancora trovato una soluzione, l’entrata in vigore non può essere ritardata. Per questo motivo la legge sulle pigioni commerciali COVID-19 va emanata come legge federale urgente di durata limitata secondo l’articolo 165 Cost. In proposito va rilevato che il processo legislativo è stato avviato da due mozioni di identico tenore presentate dalle Commissioni parlamentari dell’economia e dei tributi. La dichiarazione d’urgenza deve essere effettuata dalla maggioranza dei membri del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale in una votazione separata dalla deliberazione del messaggio. Verrà precedentemente richiesta una procedura straordinaria affinché il messaggio possa essere trattato d’urgenza nella stessa sessione (sessione invernale 2020).
5.4 Freno alle spese
Allo scopo di limitare le spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La presente legge prevede lo stanziamento di un importo unico di 20 milioni di franchi come indennizzo per le situazioni di necessità economica. Una volta esauriti questi fondi, non saranno effettuati ulteriori versamenti. Di conseguenza, i limiti determinanti non vengono superati, ragione per cui il presente decreto non è soggetto al freno alle spese.
5.5 Conformità alla legge sui sussidi
La legge sulle pigioni commerciali COVID-19 si ricollega alle chiusure e alle limitazioni delle attività ordinate in relazione alle misure adottate per combattere il coronavirus e fissa in modo unitario al 40 per cento la quota delle pigioni o dei fitti da versare per le aziende interessate nel periodo in questione. Questa soluzione forfettaria applicabile a tutti i rapporti contrattuali soggetti al campo d’applicazione della legge tiene conto del fatto che alcuni locatori possono ritrovarsi in una situazione di necessità economica. Queste persone devono ricevere un indennizzo. Il progetto di legge prevede un sostegno unico di 20 milioni di franchi. Le domande di indennità indirizzate all’UFAB dovranno essere motivate e accompagnate dai documenti rilevanti. Potranno essere presentate entro un termine di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge. È infine introdotta una disposizione penale per il caso in cui l’indennità venga indebitamente ottenuta sulla base di informazioni false.
5.6 Delega di competenze legislative
Il progetto prevede l’emanazione di disposizioni esecutive da parte del Consiglio federale.