Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 18 pagine

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L’attuazione di aiuti finanziari per casi di rigore, in particolare, presuppone lo sviluppo di ulteriori strutture e processi presso l’UFAB.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Le misure richieste dalle mozioni non sono facili da classificare dal punto di vista dell’ordine costituzionale delle competenze. Evidentemente il progetto non può basarsi sulla competenza del Consiglio federale in materia di diritto di necessità secondo l’articolo 185 capoverso 3 Cost. Poiché non si tratta di combattere situazioni abusive, gli articoli costituzionali sul settore locativo (art. 109 Cost.) e sul diritto civile (art. 122 Cost.) non sarebbero una base adeguata. Infine, in assenza di competenze specifiche, non si può neppure invocare la competenza generale in materia di diritto civile.

La base costituzionale più pertinente risulta essere l’articolo 100 sulla politica congiunturale. Il capoverso 1 incarica la Confederazione di prendere «provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro». Questa competenza, definita in termini ampi, deve permettere alla politica congiunturale di influire sull’evoluzione. Nel caso specifico tale influenza non è esclusa, anche se le misure di politica congiunturale sono generalmente destinate ad avere un effetto preventivo, mentre qui l’obiettivo è un intervento retroattivo.

Le misure basate sull’articolo 100 Cost. dovranno anche rispettare determinate condizioni quadro, come la libertà economica ai sensi degli articoli 27 e 95 Cost. e specialmente il principio della neutralità della concorrenza e quello della parità di trattamento dei concorrenti. Per quanto riguarda questi principi, occorre prestare particolare attenzione al fatto che le misure richieste dalla mozione vanno adottate indipendentemente dalla situazione economica del singolo caso. Questo potrebbe sfociare nella rinuncia a quote di pigioni anche per i locatari di locali commerciali che non hanno subito perdite economiche, se non in minima parte. Inoltre, se da un lato i locatari di locali commerciali riceveranno un sostegno, dall’altro i gestori che sono proprietari dei loro locali commerciali non beneficeranno di alcun aiuto per i corrispondenti costi di capitale, il che potrebbe comportare una distorsione della concorrenza. Occorre però anche tenere conto della portata limitata delle misure richieste dalla mozione, in particolare della loro durata temporanea e della loro applicazione nel segmento di prezzo piuttosto basso. Si aggiunge il fatto che in una situazione di crisi, per considerazioni di politica congiunturale, è necessario aiutare rapidamente un numero elevato di persone. In questo contesto, una certa standardizzazione è inevitabile per questioni di praticità. Il riferimento all’articolo 100 Cost. è quindi del tutto giustificato.

Si tratta dunque di stabilire se la riduzione del 60 per cento della pigione prevista per legge, come richiesto dalle mozioni, costituisca un’ingerenza nella garanzia della proprietà e sia eventualmente da qualificare come un’espropriazione materiale. Fintanto che l’obbligo contrattuale di versare la pigione continua a sussistere in tutto o in parte nonostante le chiusure aziendali o le limitazioni imposte, la riduzione della pigione prevista dal progetto costituisce un’ingerenza nelle pretese contrattuali dei locatori e quindi nella garanzia della proprietà.

Per un intervento di questo tipo devono essere soddisfatte alcune condizioni: in primo luogo, deve esserci una base giuridica, che è fornita dal presente progetto di legge. In secondo luogo, l’intervento deve essere giustificato da un interesse pubblico, che potrebbe esistere se la misura può contribuire a scongiurare un’ondata di fallimenti nel settore della ristorazione e del commercio al dettaglio, perché in questi settori le pigioni rappresentano tipicamente un’importante voce di spesa. In terzo luogo, l’intervento deve essere proporzionato, vale a dire ragionevole per il locatore. Se l’esercizio rimane chiuso per due mesi, i locatori dovranno sostenere una perdita del 10 per cento della pigione annuale; allo stesso tempo verrà stanziato un importo per situazioni di necessità economica per aiutare i locatori che non sarebbero in grado di sopperire a questa perdita. Visto quanto precede, si può ragionevolmente presupporre che siano presenti le basi costituzionali necessarie a giustificare l’ingerenza del progetto di legge nei diritti fondamentali dei locatori di far valere le loro pretese contrattuali.

Infine, è poco probabile che l’interferenza nelle pretese contrattuali dei locatori costituisca una forma di espropriazione materiale. Da un lato, la limitazione delle pretese dei locatori non è particolarmente