Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 18 pagine
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riguarda le modalità di pagamento dei contributi6. Queste agevolazioni possono consistere in una dilazione di pagamento, esente da interessi di mora, a favore dei debitori di contributi che si trovano in difficoltà finanziarie direttamente correlate alla diffusione del coronavirus7.
Come la normativa proposta, anche le agevolazioni di pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali riguardano un impegno che, a causa delle ripercussioni della pandemia da COVID-19, non può essere onorato o può esserlo soltanto con grande difficoltà. Le soluzioni scelte devono tenere conto degli importi da saldare e del motivo giuridico.
1.3.4 Misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione
L’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (RS 837.033) disciplina, tra l’altro, una semplificazione quanto all’indennità per lavoro ridotto. L’indennità per lavoro ridotto è concepita per compensare temporanei cali di attività, preservando così posti di lavoro8.
La normativa proposta concerne la chiusura o la limitazione di certe attività. Mentre l’indennità per lavoro ridotto riguarda l’interruzione di un’attività, la legge sulle pigioni commerciali COVID-19 ha come oggetto le conseguenze di tale interruzione, ovvero le difficoltà a corrispondere la pigione o il fitto.
1.3.5 Misure in caso di perdita di guadagno
L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020 (RS 830.31) prevede un’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus. L’ordinanza è entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 e sarà valida fino al 16 settembre 2020.
L’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera9 ed è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1)10. Hanno ad esempio diritto all’indennità i genitori che devono interrompere l’attività lucrativa in seguito ai provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101) o i lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-1911. In relazione a quest’ultimo gruppo di aventi diritto sussiste una corrispondenza con il testo delle due mozioni presentate (20.3451 e 20.3460) che, tra l’altro, si riferiscono all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La temporanea chiusura di strutture accessibili al pubblico sulla base dell’ordinanza 2 COVID-19 può comportare una perdita di guadagno e difficoltà di pagamento della pigione o del fitto di locali commerciali. L’indennità per perdita di guadagno serve a compensare vari costi che si vengono a creare. La legge sulle pigioni commerciali COVID-19 deve consentire uno sgravio esclusivamente in relazione alla pigione o al fitto, indipendentemente dal fatto che siano state percepite indennità per perdita di guadagno. Alcune parti contraenti, inoltre, non possono avvalersi dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
6 Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS online > Assicurazioni sociali > AVS > Informazioni di base & legislazione > Corona: agevolazioni per il pagamento dei contributi sociali, https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/sozialversicherungen/ahv/grundlagengesetze/beitragspflicht-corona.html (consultato il 17 giugno 2020).
7 Dipartimento federale dell’interno DFI, Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS; Direttive concernenti i provvedimenti in relazione con il coronavirus (COVID-19) nel settore dei contributi AVS/AI/IPG, l’assoggettamento assicurativo e l’organizzazione (valide dal 30 marzo 2020, numero della versione 2 / stato 29 aprile 2020, https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12739/download (consultato il 17 giugno 2020), pag. 5.
8 Segreteria di Stato dell’economia SECO, SECO – Segreteria di Stato dell’economia > Lavoro > Nuovo coronavirus > Estensione e semplificazione del lavoro ridotto, https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html (consultato il 17 giugno 2020).
9 Articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
10 Articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
11 Articolo 2 capoversi 1, 1bis e 3 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione al coronavirus (COVID-19), Commento, 20 marzo 2020, pag. 2 seg.