Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 18 pagine
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false. Alla luce di quanto precede, una sanzione fino a 10 000 franchi appare adeguata. Questo limite corrisponde all’importo massimo della multa stabilito all’articolo 106 capoverso 1 CP.
La disposizione sancisce la legalità di eventuali denunce penali sporte dai diretti interessati. Si intende così garantire che queste persone rinuncino ad agire per timore di eventuali conseguenze legali.
2.10 Articolo 10 Esecuzione
Questo articolo stabilisce che il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni esecutive. Per la loro elaborazione si potrà continuare a coinvolgere il gruppo di lavoro già esistente. Bisognerà quindi pianificare la redazione di una bozza delle disposizioni per il momento in cui il messaggio e il disegno di legge verranno trasmessi al Parlamento. Affinché le disposizioni esecutive possano entrare in vigore insieme alla legge, dovranno essere emanate dal Consiglio federale grossomodo in concomitanza con le deliberazioni del Parlamento sulla legge.
2.11 Articolo 11 Referendum ed entrata in vigore
Il progetto consiste in una legge federale da dichiarare urgente in virtù di una base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno. Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
La presente legge disciplina la determinazione della pigione o del fitto in relazione alla chiusura e alla limitazione delle attività a partire dal 17 marzo 2020; ne viene quindi sancita la validità retroattiva a partire da questa data. Vista l’incertezza giuridica che ha caratterizzato questo settore nel periodo di chiusura e di limitazione delle attività, l’effetto retroattivo si basa su motivi fondati. Dal punto di vista temporale, la sua durata di circa nove mesi appare adeguata. La regola del 40 per cento è una norma semplificativa che non può applicarsi in modo indiscriminato a ogni singolo caso. In seguito a questa regola – che implica una ripartizione relativamente equilibrata dei sacrifici richiesti – e all’effetto limitato nel tempo, non ne risultano disparità di trattamento eccessive. La retroattività è inoltre giustificata da interessi pubblici preponderanti.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
La normativa proposta prevede che la Confederazione metta a disposizione un importo massimo di 20 milioni di franchi a sostegno dei locatori che vengono a trovarsi in situazioni di necessità economica dovute all’applicazione della legge. La legge sulle pigioni commerciali COVID-19 risponde così alle due mozioni di identico tenore 20.3451 e 20.3460 «Pigioni commerciali dei ristoranti e di altre aziende interessati dalla chiusura. I locatari dovrebbero pagare soltanto il 40 per cento della pigione». Per le indennità previste in situazioni di necessità economica va iscritto nel preventivo 2021 e nel piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2022 un importo 20 di milioni di franchi.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
L’erogazione delle indennità per situazioni di necessità economica presuppone lo sviluppo di strutture e processi adeguati. L’UFAB necessita di maggiori risorse di personale per poter esaminare le domande sotto il profilo formale e materiale, per decidere se accoglierle e per versare le indennità. Secondo le stime dovrebbero rientrare nel campo d’applicazione della prevista legge circa 80 000 rapporti di locazione. In molti casi è probabile che i locatori siano coinvolti in più di un rapporto di locazione o affitto. La regolamentazione per i casi di rigore riguarderà però soprattutto piccoli locatori. Il numero di domande presentate dovrebbe situarsi tra 4000 e 5000, e il numero di domande approvate dovrebbe essere ancora più basso. In base a queste ipotesi, l’attuazione del progetto di legge porterà a un aumento temporaneo (dall’inizio del 2021 alla fine del 2022) del fabbisogno di personale, per un costo di circa 360 000 franchi all’anno.
Il finanziamento verrà compensato internamente. Ne consegue tuttavia che la riduzione delle spese funzionali dell’UFAB decisa nell’ambito delle riforme strutturali (decreto del Consiglio federale del 1°