Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 23 pagine
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Legge sulle pigioni commerciali COVID-19: rapporto sui risultati della consultazione
aziende potrebbero beneficiare della riduzione della pigione o del fitto (elenco positivo) e quali ne sarebbero escluse (elenco negativo). I Verdi e il PSS chiedono che l’elenco sia esteso per includere tutte le superfici commerciali o in affitto e non si limiti ai locali commerciali.
Non c’è inoltre chiarezza per quanto riguarda le aziende che hanno dovuto procedere a una chiusura parziale, per esempio negozi che dispongono di magazzini o panetterie con tea room. Il messaggio andrebbe completato di conseguenza (LU). Alcuni partecipanti (tra cui CATEF, CGI, USPI) chiedono che la legge si applichi soltanto ad aziende che hanno dovuto chiudere completamente. Il PPD attira l’attenzione sul fatto che l’avamprogetto non precisa se la legge si applica anche alle aziende che in pratica hanno dovuto chiudere non avendo potuto attuare le misure di protezione necessarie a causa delle dimensioni ridotte dei loro locali commerciali. A questo proposito VD specifica che il suo sistema di incentivi cantonale per le pigioni commerciali si applica anche alla chiusura parziale, il che potrebbe causare delle difficoltà in relazione con l’articolo 3 capoverso 1 dell’avamprogetto.
Anche l’espressione «strutture sanitarie» (lett. f) è stata oggetto di molte critiche. Vari partecipanti (I Verdi, PSS, ASI, FSCFS, FSO) ritengono che la legge andrebbe estesa in modo da includere i fisioterapisti, gli ergoterapisti, gli ottici e i centri fitness e per la salute. La lettera f dovrebbe avere un tenore più generale.
Secondo alcuni partecipanti non è sempre chiaro quali strutture siano comprese nell’articolo
2. Hörsystemakustik Schweiz chiede di completare l’articolo 2 per includere i negozi per mezzi ausiliari medici (per es. occhiali, apparecchi acustici). VD osserva che nell’elenco positivo dell’articolo 2 mancano i centri di formazione, che tuttavia hanno dovuto chiudere in virtù dell’articolo 5 dell’ordinanza 2 COVID-19. I centri di formazione dovrebbero quindi figurare nell’elenco e il rapporto esplicativo andrebbe completato di conseguenza. L’associazione sottolinea l’importanza di questo aspetto, dato che molti centri di formazione privati sono stati costretti a chiudere (piccole scuole private, scuole guida, scuole di lingue, scuole d’arte, scuole di circo ecc.).
Gastrosuisse chiede inoltre l’aggiunta delle aziende alberghiere, di catering e di organizzazione di eventi. Lo stesso auspicano la FSV, per quanto riguarda le agenzie di viaggio, e gli operatori culturali, per le aziende che organizzano eventi e forniscono servizi nell’ambito della cultura e delle manifestazioni.
HEV e ASA chiedono un elenco negativo esplicito che comprenda strutture e aziende che hanno potuto rimanere aperte durante il lockdown (conformemente all’art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza 2 COVID-19), come farmacie, drogherie, poste, officine, punti vendita (telecomunicazioni ecc.), e che pertanto non hanno bisogno di una riduzione della pigione.
5.3. Eccezioni dal campo d’applicazione (art. 3)
5.3.1. Clausola di deroga (art. 3 cpv. 2)
La clausola di deroga (clausola «opzionale») è stata oggetto di critiche. Vari attori (tra cui SZ e TI, I Verdi, PSS, ASI, Verband der Geschäftsmieter, FSCFS) chiedono che sia necessario l’assenso di entrambe le parti contraenti affinché la legge non si applichi. Una dichiarazione unilaterale di rinuncia limiterebbe di fatto il campo d’applicazione della legge a pigioni inferiori ai 15 000 franchi e sarebbe contraria alla volontà del Parlamento.
Viene criticata anche la fascia dai 15 000 ai 20 000 franchi, che secondo la VIS e i rappresentanti del settore immobiliare e dei servizi finanziari sarebbe arbitraria. AI ritiene inoltre che le aziende che pagano pigioni superiori ai 15 000 franchi non siano più da considerarsi delle PMI.
LU osserva che secondo il rapporto esplicativo la cosiddetta dichiarazione di rinuncia di cui all’articolo 3 capoverso 2 esclude la possibilità di presentare una domanda di indennizzo a
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