Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 23 pagine
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Legge sulle pigioni commerciali COVID-19: rapporto sui risultati della consultazione
l’effetto retroattivo della legge, i locatori sarebbero obbligati all’improvviso a restituire la parte eccedente della pigione ricevuta; potrebbero quindi anche essere oggetto di procedure di esecuzione e nella peggiore delle ipotesi dover pagare degli interessi di mora. Questo aspetto va chiarito in particolare a causa della retroattività.
In generale i partecipanti contrari all’avamprogetto criticano l’effetto retroattivo della legge, che si aggiunge a quella che ritengono già una forte ingerenza nei rapporti di diritto privato. Questo crea una grande incertezza giuridica e aumenta il rischio di procedimenti giudiziari. L’entrata in vigore con effetto retroattivo al 17 marzo 2020 non favorisce inoltre la ricerca di un accordo rapido tra le parti contraenti. La FRI, per esempio, dubita che siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione retroattiva. Sottolinea inoltre, facendo riferimento all’articolo 165 Cost., che il Consiglio federale deve chiarire se una legge federale dichiarata urgente possa rimanere in vigore per più di un anno, soltanto sulla base della clausola di retroattività, anche se viene indetto un referendum contro la legge (cfr. anche 5.9).
Vari partecipanti (tra cui economiesuisse) osservano inoltre che la legge arriverebbe troppo tardi per ottenere l’effetto auspicato.
5. Pareri relativi alle singole disposizioni
Qui di seguito vengono riportati i pareri relativi alle singole disposizioni dell’avamprogetto.
5.1. Oggetto (art. 1)
5.1.1. Definizione poco chiara di alcuni termini (art. 1 cpv. 1 lett. a)
Vari partecipanti (Centre Patronal, FRI, USPI) ritengono che il termine «strutture» non sia definito in maniera chiara e crei incertezza giuridica. Lo stesso dicasi per le «misure ordinate dalle autorità» (Centre Patronal, FRI, HEV e USPI). Bisognerebbe precisare se si tratta unicamente delle misure ordinate dal Consiglio federale o anche di quelle ordinate da altre autorità. Il PPD condivide questo parere.
Secondo la CGI bisognerebbe precisare che il periodo di chiusura riguarda esclusivamente il lockdown. Anche la SVIT chiede una limitazione temporale. Per la CATEF andrebbe specificato che la legge si riferisce esclusivamente al lockdown della primavera 2020 (cfr. anche 5.9).
Centre Patronal, FRI e USPI chiedono che la legge disciplini espressamente la sublocazione. Anche il PPD auspica maggiore chiarezza per quanto riguarda i rapporti di sublocazione.
5.1.2. Chiusura vs. limitazione dell’attività (art. 1 cpv. 1 lett. a)
Diversi partecipanti (Gastrosuisse e le sue rappresentanze regionali, casafair Schweiz, PSS, FSO, rappresentanti del settore di organizzazione di eventi, Handelsverband.swiss e VTS) ritengono che la legge dovrebbe applicarsi non soltanto alle aziende che hanno dovuto chiudere a causa del lockdown, ma anche quelle la cui attività è stata fortemente limitata. Propongono pertanto di completare l’articolo 1 capoverso 1 lettera a nel modo seguente: «a. delle strutture e aziende accessibili al pubblico che in seguito alle misure ordinate dalle autorità per combattere il coronavirus hanno dovuto essere chiuse al pubblico o hanno dovuto limitare fortemente la loro attività» (nuovo). Secondo le associazioni del settore del commercio, della ristorazione e dell’albergheria, della cultura e dell’organizzazione di eventi questa aggiunta dovrebbe riguardare le aziende che hanno subito una perdita di fatturato di oltre il 60 per cento (cfr. anche 5.3.5).
Il PSS condivide questa opinione: per tutta la durata della pandemia, il Consiglio federale ha esortato la popolazione a rimanere a casa, se possibile, e ciò ha avuto forti ripercussioni su tutte le aziende e non solo su quelle che sono state costrette espressamente e in maniera
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