Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 23 pagine
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Legge sulle pigioni commerciali COVID-19: rapporto sui risultati della consultazione
posteriori (cfr. art. 7). Propone di esaminare se è possibile inserire questa conseguenza giuridica nel testo della legge.
Infine, i Giovani UDC di Soletta chiedono che la possibilità di un accordo amichevole tra le parti sia prevista anche con una pigione inferiore ai 15 000 franchi e che pertanto la clausola di deroga si applichi anche a pigioni basse.
5.3.2. Esplicito accordo sull’importo della pigione o del fitto (art. 3 cpv. 1 lett. a)
Varie organizzazioni dei locatori e rappresentanti del settore immobiliare e dei servizi finanziari propongono che qualsiasi tipo di accordo sulla pigione o sul fitto possa costituire un’eccezione al campo d’applicazione della legge. Gli accordi in materia di proroghe o di pagamenti rateali, per esempio, dovrebbero essere considerati validi ed essere esclusi dal campo d’applicazione della legge. Anche gli accordi riguardanti un periodo diverso da quello della chiusura disposta dovrebbero costituire un’eccezione.
Secondo il rapporto esplicativo un pagamento incondizionato della pigione o del fitto non rappresenta un accordo esplicito che esclude l’applicazione della legge. In questo caso i locatari possono chiedere una riduzione retroattiva della pigione o del fitto. La HEV chiede che il pagamento incondizionato della pigione o del fitto durante il periodo in questione sia considerato un accordo esplicito che esclude l’applicazione della legge e non dia di conseguenza diritto a una riduzione con effetto retroattivo della pigione o del fitto. Si può partire dal principio che le aziende che hanno pagato incondizionatamente la loro pigione o il loro fitto godano di una buona situazione finanziaria.
Centre Patronal, CGI, FRI e USPI auspicano che tutti gli accordi siano riconosciuti come un’eccezione alla legge. In tal modo si possono evitare disparità tra i locatari che hanno già firmato un accordo (per loro vantaggioso) e quelli che potrebbero beneficiare di una riduzione della pigione soltanto in base alla legge.
Di contro, numerosi partecipanti (tra cui GE e NE, I Verdi, pvl, ASI-SSI, casafair Schweiz, ASI, FSCFS) vorrebbero che la definizione di «accordo» venisse estesa in modo da proteggere i locatari. I Verdi chiedono che il termine «accordo» includa ogni tipo di accordo tra locatari e locatori, ma che l’articolo 3 capoverso 1 lettera a si applichi unicamente se l’accordo porta a una situazione più vantaggiosa per i locatari. Anche l’ASI chiede che gli accordi basati su una chiave di ripartizione meno vantaggiosa per i locatari di quella prevista dall’avamprogetto siano esclusi. A questa richiesta si associano vari partecipanti (FSCFS, Verband der Geschäftsmieter). GE fa notare che, nell’urgenza, le parti contraenti talvolta sono giunte rapidamente a un accordo esplicito per superare problemi di liquidità anche quando tali intese non costituivano una soluzione ottimale né per l’una né per l’altra parte. Se simili accordi non venissero esclusi dalla legge, i locatari che hanno seguito la raccomandazione del Consiglio federale di giungere a una soluzione consensuale con i locatori rischierebbero di essere penalizzati. Fa inoltre notare che potrebbe essere difficile comprovare che le parti contraenti hanno concluso un accordo esplicito.
Per evitare che i locatari siano costretti a concludere un accordo (per loro svantaggioso) l’ASI chiede che il Consiglio federale sospenda i termini di disdetta per le pigioni per quei mesi in cui le misure ordinate hanno avuto ripercussioni sull’azienda in questione.
Sia la Swiss Retail Federation che la FSCFS auspicano inoltre che il termine in caso di ritardo nel pagamento di cui all’articolo 257d CO5 sia di almeno 180 giorni anziché 30.
5 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (RS 220). 574.1-00007 \ COO.2101.106.4.225416 12/23