Rapporto LCStr
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale della legge sulla circolazione stradale e della legge sulle multe disciplinari
1 Punti essenziali del progetto
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La presente revisione parziale della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), intesa a promuovere l’impiego di tecnologie ecologiche e definire i principi per disciplinare la guida autonoma, attua alcuni interventi parlamentari trasmessi e soddisfa ulteriori richieste di modifica.
1.1. Promozione di tecnologie ecologiche
1.1.1. Situazione iniziale
Nell’agosto 2019 è entrato in vigore in Europa un regolamento2 che stabilisce un aumento del peso massimo consentito per le combinazioni di veicoli pesanti a emissioni zero del peso aggiuntivo dovuto alla tecnologia ecologica, tuttavia al massimo di 2 tonnellate. Sempre a livello europeo sarà introdotto un regolamento che prevede lunghezze superiori a quelle finora ammesse per i mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose dotati di cabine di guida con aerodinamica ottimizzata. Con questi provvedimenti l’UE intende contribuire a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra, tra l’altro del traffico stradale, del 30 per cento rispetto ai valori del 2005 e a raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi3.
I veicoli a propulsione alternativa o a emissioni zero presentano un peso maggiore rispetto ai veicoli con motori convenzionali così come le cabine di guida aerodinamiche sono di lunghezza superiore alla norma. Poiché tali caratteristiche si ripercuotono negativamente sulla capacità di carico dei veicoli, l’impiego delle nuove tecnologie risulta limitato. I valori di peso e lunghezza ammessi per i relativi veicoli e combinazioni di veicoli devono pertanto essere aumentati in modo da compensare peso e dimensioni aggiuntivi dovuti a elementi costruttivi e attrezzature a beneficio dell’ambiente e, in particolare, la conseguente diminuzione della capacità di carico (carico utile o volume di carico ridotti).
Attualmente alcuni autoveicoli sono già autorizzati a superare il peso totale consentito di al massimo 1 tonnellata per compensare il peso aggiuntivo richiesto dalla tecnologia di propulsione alternativa. Il principio secondo il quale le misure a beneficio dell’ambiente non devono ripercuotersi negativamente sulla capacità di carico deve essere esteso anche alle combinazioni di veicoli e, in relazione alle dimensioni, ad altre tecnologie ecologiche (quali le cabine aerodinamiche). Il Consiglio federale propone pertanto un
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adeguamento dell’ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) e
dell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; cfr.
pacchetto di ordinanze a integrazione della presente consultazione). Se vengono aumentati il peso massimo consentito definito nella legge per veicoli e combinazioni di veicoli e la lunghezza massima stabilita per le combinazioni di veicoli, le modifiche di ordinanza devono basarsi sull’articolo 106 capoverso 5 della legge federale del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale (LCStr) che, in caso di nuovi sviluppi tecnologici nel settore stradale, autorizza il Consiglio federale ad adottare le misure provvisorie ritenute necessarie fino a una regolamentazione nella legge.
La presente modifica sancisce nella legge una delega ufficiale al Consiglio federale per poter abrogare la limitazione temporale di simili disposizioni di ordinanza.
1 RS 741.01
2 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.
3 RS 0.814.012
4 RS 741.11
5 RS 741.41
6 RS 741.01