Rapporto LCStr
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine
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particolare stabilito in quali circostanze e in che misura il conducente possa essere dispensato dai suoi obblighi, sia quelli che non ne hanno più bisogno, ma possono circolare solo su determinati tratti (livello 4 secondo la norma SAE J3016). Per poter stabilire a posteriori se si sono verificati guasti tecnici e se in un dato momento le funzioni di guida e monitoraggio fossero svolte dal conducente o dal sistema di
automazione, questi veicoli dovranno inoltre essere dotati di un registratore di modalità di guida. La
competenza normativa del Consiglio federale non si estende tuttavia ai veicoli autonomi in grado di circolare ovunque senza conducente (livello 5 secondo la norma SAE J3016). Alla luce del loro attuale livello di sviluppo, si presume infatti che di qui all’inizio degli anni 2030 questi veicoli potranno essere immatricolati a titolo sperimentale, ma non ancora in via ordinaria, e saranno quindi oggetto della prossima revisione della LCStr, che comporterà verosimilmente adeguamenti giuridici più ampi.
L’USTRA avrà la facoltà di autorizzare esperimenti con veicoli che non possono ancora essere immatricolati regolarmente, inclusi quelli di livello 5, in grado di gestire autonomamente tutte le situazioni in qualunque contesto stradale e che non richiedono più la presenza del conducente. Le domande per lo svolgimento di esperimenti di durata limitata potranno essere valutate dall’Ufficio stesso o essere delegate ai Cantoni qualora questi rimangano confinati a livello regionale.
All’USTRA viene inoltre attribuita la competenza in materia di promozione, per cui in casi particolari, come ad esempio la conduzione di un progetto pilota con un veicolo di livello 5, potrà concedere contributi per il finanziamento di impianti pilota e di dimostrazione nonché di progetti per la sperimentazione di nuove
tecnologie. Le sovvenzioni sono concesse tra l’altro allo scopo di acquisire nuove conoscenze in condizioni reali per poter elaborare norme concrete.
Delega della competenza normativa al Consiglio federale (art. 25a-25c P-LCStr)
Data la difficoltà di prevedere l’evoluzione di queste nuove tecnologie non è ancora possibile definire a livello legislativo disposizioni concrete che dispensino il conducente dagli obblighi di attenzione e di controllo del veicolo in caso di impiego dei sistemi di automazione o permettano di autorizzare la circolazione di veicoli senza conducente su determinati tratti. Una regolamentazione legislativa eccessivamente restrittiva
potrebbe infatti avere un effetto inibente sull’innovazione ed essere di ostacolo a futuri adeguamenti al diritto internazionale. Al momento non esistono sistemi in grado di fornire la sufficiente garanzia di sicurezza per prevedere l’esenzione e l’autorizzazione summenzionate, ma non appena disponibili, tali sistemi dovranno poter essere impiegati immediatamente. Essendo più rapido emanare disposizioni concrete a livello di ordinanza, la delega di competenza al Consiglio federale consentirà all’occorrenza di trasporre
tempestivamente le modifiche a livello internazionale nel diritto svizzero e reagire adeguatamente agli ultimi sviluppi.
La delega di competenza proposta, relativa all’esenzione dei conducenti, in determinate situazioni, dagli obblighi alla guida dettati dalla legislazione e all’autorizzazione su determinati tratti dei veicoli privi di
conducente, permette di soddisfare diverse esigenze:
- Base giuridica a livello di legge: a differenza delle misure provvisorie finora adottate, che richiedono
l’emanazione immediata di norme di legge, le nuove disposizioni costituiscono un riferimento giuridico di livello legislativo che disciplina la guida autonoma stabilendo la possibilità di prevedere deroghe
sostanziali alle prescrizioni della LCStr, quali la relativizzazione o l’abolizione degli obblighi di attenzione e di controllo del veicolo, o addirittura la rinuncia alla presenza di un conducente.
- Adeguamento tempestivo del diritto: il quadro giuridico nazionale in materia di circolazione stradale è
stabilito in gran parte da trattati internazionali. Per consentire un esonero del conducente dai suoi
obblighi si dovrà dunque necessariamente passare per un aggiornamento delle norme internazionali. La delega di competenza al Consiglio federale serve a garantire che il diritto nazionale sia adeguato
tempestivamente e in linea con il diritto internazionale. Permette inoltre al Consiglio federale di reagire in tempi brevi all’evoluzione tecnologica e, entro certi limiti, di aggiornare il diritto nazionale già prima che vengano effettuati adeguamenti sul piano internazionale (ad es. per veicoli senza conducente di livello 4).