Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)
Due Cantoni73 accolgono positivamente il fatto che la pretesa all’intervento della polizia continui a non essere applicata in termini assoluti, poiché la polizia deve disporre di un certo margine di discrezionalità per trovare una soluzione adeguata al singolo caso. Uno dei due Cantoni è del parere74 che, nel gestire l’occupazione abusiva di un immobile, la polizia debba sempre procedere in modo equilibrato, tenendo conto di aspetti legali, politici e di sicurezza.
Due Cantoni75 plaudono al fatto che il progetto chiarisce la relazione tra l’autotutela se-
condo l’articolo 926 CC e quella secondo l’articolo 52 capoverso 3 CO, precisando che
anche l’autotutela del possesso è ammessa soltanto se l’intervento delle autorità non può essere ottenuto tempestivamente. Un’organizzazione76 rimanda a un passaggio del rapporto esplicativo (pag. 29), secondo cui il ricorso alla violenza non è giustificato se le autorità possono effettivamente intervenire tempestivamente e, a contrario (ossia se le autorità intervengono troppo tardi, è lecito il ricorso proporzionato alla forza), parte dal presupposto che questa regola valga anche se la polizia (come nel Canton Vaud) sgombra un immobile occupato soltanto se glielo impone una decisione del giudice. In altre parole, nei casi in cui la prassi delle autorità di polizia è molto restrittiva, il ricorso alla forza va dunque considerato lecito.
Molti partecipanti alla consultazione esprimono preoccupazioni sulla futura interpretazione della modifica proposta e chiedono adeguamenti e riformulazioni:
− due Cantoni77 chiedono di precisare che con le espressioni «intervento» e «autorità competenti» non si intende soltanto l’intervento della polizia, ma ogni sostegno statale, sia esso fornito dall’autorità civile, penale o di polizia;
− secondo un Cantone78, l’articolo 926 capoverso 3 AP-CC è incompleto e crea false aspettative nei proprietari; pertanto si chiede che siano inseriti in un catalogo i cinque criteri della giurisprudenza del Tribunale federale sull’intervento della polizia in caso di occupazione illecita di immobili e fondi;
− un Cantone79 propone di incorporare la prima parte dell’articolo 926 capoverso 3 AP-CC nell’articolo 926 capoverso 2 CC; in questo modo si separano i contenuti del capoverso 3, che si riferiscono uno al possessore e l’altro alle autorità;
− un Cantone80 sostiene che la formulazione dell’articolo 926 capoverso 3 AP-CC non riprenda in modo chiaro il principio secondo cui le autorità di polizia dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella cessazione di turbative del possesso. L’avamprogetto potrebbe indurre erroneamente a credere che le persone lese dall’occupazione di un immobile dispongano di un diritto assoluto all’intervento della polizia. Si suggerisce di riformulare la disposizione;
− secondo un altro Cantone81 la formulazione scelta per l’articolo 926 capoverso 3 AP-CC è molto aperta, tanto da non chiarire se l’attuale prassi della polizia in materia di sgombero di immobili occupati (querela valida della parte lesa oltre al permesso di demolizione e rico-
73 LU (pag. 1), OW (pag. 2).
74 LU (pag. 1).
75 OW (pag 2), SO (pag. 2).
76 FRI (pag. 3).
77 BL (pag. 2), VD (pag. 2).
78 BS (pag. 2)
79 TG (pag. 2).
80 VD (pag. 2)
81 ZH (pag. 1 seg.).