Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)
− secondo un’associazione97 l’ordinanza giudiziale, data la sua unilateralità e la sua impostazione, costituisce un corpo estraneo nel CPC e soprattutto in uno Stato di diritto. L’associazione vede nell’ordinanza giudiziale uno spregio di principi procedurali basilari (mancata concessione del diritto di essere sentiti), ulteriormente aggravato dal livello ridotto della prova e dalla rapida conclusione del procedimento. Inoltre, una procedura secondo gli articoli 260a segg. AP-CPC non chiarisce la situazione di fatto e di diritto e non fornisce alcuna garanzia che l’immobile non sia rioccupato dopo lo sgombero. Infine l’ordinanza giudiziale ha un elevato potenziale di abuso per quanto riguarda l’allontanamento di persone autorizzate a restare (locatari in vacanza, coniugi che vivono separati, persone in visita dai vicini, affittuari di ampi fondi, ecc.). L’associazione critica anche il fatto che non sia stato regolato il tempo che deve passare dalla turbativa o dalla sottrazione prima di presentare la richiesta di ordinanza giudiziale e come si svolga concretamente la procedura di opposizione;
− un’associazione98 è del parere che il nuovo strumento procedurale non sia un mezzo efficace di dissuasione, poiché gli usurpatori dell’immobile, spesso ben organizzati, si uniscono in società semplici e con un’unica opposizione possono rendere inefficace l’ordinanza giudiziale. Tuttavia riconosce all’ordinanza giudiziale il risvolto positivo che, per presentare opposizione, gli usurpatori sarebbero costretti a rivelare la loro identità. In questo modo sarebbe possibile almeno un procedimento in contraddittorio nei confronti degli opponenti;
− un’altra associazione99 ritiene che la sussunzione terminologica dell’ordinanza giudiziale (per proteggere il possesso) sotto la volontaria giurisdizione è inappropriata alla luce della concreta coercizione esercitata dallo Stato su richiesta di un possessore. In ogni caso gli occupanti abusivi possono facilmente aggirare la nuova procedura presentando una memoria difensiva ai sensi dell’articolo 270 CPC, nella quale rivelano i propri nomi, e mandandone una copia al possessore, oppure se alcuni di loro formano opposizione. In questo caso, secondo l’associazione, il possessore potrebbe non riuscire più a risalire a chi ha presentato opposizione e a chi non l’ha fatto. Chiedendo successivamente di avviare un’azione legale per accertare l’illegalità del divieto, gli occupanti abusivi potrebbero creare ulteriore confusione in vista dell’esecuzione dello sgombero e metterne in discussione l’attuabilità; − un’associazione100 fa notare che la cerchia interessata di persone colpite dall’ordinanza giudiziale, diversamente da quella interessata dal divieto giudiziale, è almeno definita o definibile, anche se entrambi gli istituti sono diretti a persone sconosciute alla parte richiedente. Nel contempo le persone note al richiedente sono tutelate molto meglio, poiché contro di loro non si potrebbe procedere mediante volontaria giurisdizione ma nell’ambito di un procedimento in contraddittorio. In questo caso vi è un certo potenziale di abuso che dovrebbe essere ridotto al minimo reimpostando i mezzi di ricorso previsti dal diritto processuale civile.
3.2.3.3 Articolo 260a capoverso 2 AP-CPC
Un Cantone101 condivide il fatto che all’articolo 260a capoverso 2 AP-CPC siano previsti due livelli di prova, ossia una prova vera e propria in relazione al possesso, e una verosimiglianza in relazione alla turbativa e allo spoglio. Richiedere in questo secondo caso un livello più basso della prova è giustificato, poiché la prova della turbativa o dello spoglio illecito è più difficile da ottenere.
97 GDS (pagg. 8-13).
98 APF (pag. 6).
99 UCS (pag. 3).
100 ASM (pag. 2).
101 SO (pag. 3).