Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)
24 partecipanti (10 Cantoni33, 2 partiti34 e 12 organizzazioni nonché altri partecipanti35) approvano in linea di massima l’orientamento del progetto, ma chiedono alcune modifiche. Un Cantone36 respinge la revisione proposta della protezione del possesso nel CC nel suo insieme, in quanto ritiene che l’auspicato miglioramento si possa ottenere già mediante la revisione delle disposizioni attuative del CPC.
Cinque pareri (1 Cantone37, 1 partito38 e 3 organizzazioni nonché altri partecipanti39) respingono il progetto, criticando sia la necessità d’intervenire sia l’impostazione concreta del progetto.
3.2 Osservazioni sulle singole proposte di modifica
3.2.1 Inizio e durata del diritto di autotutela (art. 926 cpv. 2 AP-CC)
In linea di massima i partecipanti accolgono positivamente la precisazione del momento a partire dal quale è possibile esercitare il diritto di autotutela, poiché fa chiarezza e migliora in generale la situazione del possessore40. Secondo un partito41, questa chiarezza potrebbe a sua volta conferire maggiore peso pratico al diritto all’autotutela, adempiendo la richiesta principale della mozione che il progetto intende soddisfare. A tale riguardo, secondo un’organizzazione42 la normativa attuale, che fa decorrere un termine molto breve, indipendentemente dalla conoscenza dell’usurpazione, non solo è estremamente antiquata, ma è anche iniqua, in quanto presuppone che il possessore sia sempre sul posto per non perdere il diritto all’autotutela, senza contare il ginepraio normativo che quest’ultimo deve affrontare per poter rientrare in possesso del suo bene.
Un partecipante43 sostiene anche che introdurre tempi di reazione rigidi e brevi, come chiesto dalla mozione, indipendentemente dalle possibili circostanze concomitanti, potrebbe complicare l’esercizio dell’autotutela e rivelarsi persino controproducenti per tutti gli interessati, in particolare per i proprietari di immobili. Pur respingendo il progetto nel suo insieme, un partito44 sottolinea che non si dovrebbe comunque rinunciare a un termine rigido per esercitare l’autotutela poiché, come possibilità di farsi giustizia da sé, essa rappresenta un corpo estraneo nel sistema giuridico svizzero e di conseguenza non va ulteriormente ampliata. Contro l’estensione dell’ammissibilità dell’autotutela si esprime anche un’associazione45, in quanto teme che l’allentamento proposto possa favorire un eccesso di violenza.
33 AG (pag. 1), BL (pag. 1), BS (pag. 1), GR (pag. 1), LU (pag. 1), OW (pag. 1), TG (pag. 1), TI (pag. 1 segg.), VD (pag. 1, 3), ZH (pag. 1 segg.).
34 PLR (pag. 1), UDC (pag. 1).
35 CATEF (pag. 3), CGI (pag. 2 seg.), CP (pag. 2 seg.), FER (pag. 1 seg.), FRI (pag. 2 seg.), APF (pag. 7), CDDGP (pag. 1), FSA (pag. 1), SGV (pag. 1 seg.), SVIT (pag. 3), ASM (pag. 1 seg.), USPI (pag. 1 segg.).
36 GR (pag. 1).
37 SG (pag. 1).
38 PS (pag. 1).
39 GDS (pag. 3 e 14), MA (pag. 1 seg.), UCS (pag. 1 seg.).
40 NE (pag. 1), SO (pag. 2), TI (pag. 2), VD (pag. 2), CGI (pag. 1), CP (pag. 2), FER (pag. 1), FRI (pag. 2), usam (pag. 2), SVIT (pag. 2), USPI (pag. 2).
41 PLR (pag. 1).
42 CATEF (pag. 3).
43 APF (pag. 3).
44 PS (pag. 1).
45 GDS (pag. 7 seg.).