Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)
3.2.3.2 Articolo 260a capoverso 1 AP-CPC
Da più parti è molto apprezzata l’introduzione del nuovo strumento dell’ordinanza giudiziale. In particolare molti partecipanti accolgono favorevolmente il fatto che sia semplificata la procedura contro occupanti abusivi ignoti89 e che siano in generale eliminati gli inconvenienti procedurali dovuti all’identità sconosciuta di tali occupanti o al continuo avvicendarsi di questi ultimi90. È accolto con favore anche il fatto che i proprietari, per far valere le proprie pretese, possano ancora scegliere un altro tipo di procedura prevista dal diritto vigente o ricorrevi in aggiunta91. Secondo un’associazione92 è possibile dissipare i dubbi legati al fatto che una cerchia indefinita di destinatari faccia vacillare un pilastro del diritto di procedura civile che è imprescindibile considerate le procedure garantite dallo Stato di diritto (perizia del prof. dr.
Ramon Mabillard «Besitzesschutz bei Hausbesetzungen» pag. 218, disponibile solo in tedesco), se si tiene debitamente conto dei diritti procedurali degli interessati oggetto dell’ordinanza giudiziale.
Singoli partecipanti si dicono scettici nei confronti dell’ordinanza giudiziale o addirittura la rifiutano:
− un Cantone93 chiede di chiarire l’ammissibilità dell’ordinanza giudiziale nel caso in cui sia nota solamente l’identità di singoli occupanti, mentre quella della maggior parte di loro no. Teme infatti che occupanti astuti possano rendere nota l’identità di una singola persona per evitare un’ordinanza giudiziale ai sensi dell’articolo 260a AP-CPC;
− un Cantone94 ritiene che il progetto nella forma attuale crei incertezza e comporti un certo potenziale di abuso. Chiede di limitare il campo di applicazione dell’ordinanza giudiziale agli occupanti di immobili e di fondi, sostenendo che altri casi d’applicazione sono difficilmente immaginabili nella pratica e inoltre il diritto procedurale prevede già altri strumenti efficaci per tutelarsi in tali frangenti. Ritiene che anche coloro che acquisiscono il possesso mediante il locatario (coinquilini, coniugi, ecc.) vadano tutelati da un procedimento di sfratto del locatore. Il Cantone chiede inoltre di chiarire se si intende davvero che il possessore non debba presentare immediatamente richiesta di un’ordinanza giudiziale (art. 926 cpv. 2 e 3 AP-CC in combinato disposto con l’art. 260a AP-CPC). Poiché il procedimento di cui all’articolo 260a AP-CPC è unilaterale e non vi è alcuna controparte da sentire, il Cantone è del parere che non sia possibile verificare se l’azione immediata si è svolta con «la diligenza ragionevolmente esigibile» neppure applicando il vigente principio inquisitorio;
− un Cantone95 sottolinea che l’introduzione di nuove procedure giudiziarie comporta sempre un potenziale onere supplementare per i giudici;
− un Cantone96 ricorda che, al momento di eseguire l’ordine di sgombero, può essere complicato distinguere tra coloro nei confronti dei quali eseguire l’ordine (tutti coloro che si trovano in loco e non hanno interposto opposizione), e coloro che invece hanno presentato opposizione e quindi non devono essere allontani. È opportuno chiedersi se sia utile ai proprietari procedere in questo modo, visto che dovrebbero ancora tollerare coloro che hanno interposto opposizione, e anche se si possa negare loro l’interesse a uno sgombero anche solo parziale (art. 59 CPC);
89 NE (pag. 1), NW (pag. 2), SO (pag. 2), TI (pag. 3), CP (pag. 3), SVIT (pag. 3), USPI (pag. 3).
90 AG (pag. 1), OW (pag. 2), VS (pag. 1), CATEF (pag. 4).
91 SO (pag. 2).
92 SVIT (pag. 3).
93 BL (pag. 2).
94 BS (pag. 1 segg.).
95 OW (pag. 2).
96 ZH (pag. 2).