Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)
dell’opposizione deve presentare entro i termini un’azione di accertamento negativo. Se questi termini scadono infruttuosi, nel primo caso l’ordinanza resta inefficace nei confronti dell’autore dell’opposizione, mentre nel secondo caso lo sgombero può essere eseguito anche nei confronti dell’autore dell’opposizione. Secondo lo stesso Cantone, un’altra variante da valutare (anche se meno vantaggiosa) sarebbe quella di accordare l’effetto sospensivo all’opposizione, come prevede l’avamprogetto, ma in questo caso il possessore del fondo dovrebbe avere la possibilità di impedirlo, ad esempio presentando una memoria difensiva (art. 270 CPC).
Alcuni partecipanti123 criticano inoltre il fatto che le autorità non siano responsabili della pubblicazione. Due partecipanti sottolineano124 che spesso è difficile, se non impossibile, accedere al fondo occupato, perché gli occupanti abusivi erigono barricate oppure ricorrono alla violenza. Un’associazione125 chiede quindi di affidare l’apposizione dell’ordinanza giudiziale alla polizia e che l’articolo 260b AP-CPC sia completato con «e l’apposizione sul fondo da parte dell’autorità». Secondo un Cantone126 e un’associazione127 è delicato far dipendere il decorso dei termini d’impugnazione dall’azione di privati e anche loro chiedono che la pubblicazione dell’ordinanza giudiziale sia fatta direttamente dal giudice o da un autorità. In questo modo si garantirebbe inoltre un’attuazione uniforme della pubblicazione. Il richiedente, tuttavia, dovrebbe restare responsabile della pubblicazione nella misura in cui si assume o anticipa le spese che essa comporta. Anche un’altra associazione128 fa notare che sarà spesso difficile affiggere un simile avviso a un edificio occupato.
Un Cantone129 chiede che, analogamente all’articolo 258 capoverso 1 CPC, sia prevista la possibilità di comminare una congrua sanzione pecuniaria nei confronti degli autori
dell’usurpazione qualora, una volta identificati, non diano seguito all’ordine di cessazione della turbativa. Anche un’associazione130 chiede di punire le infrazioni con una multa, che va fissata o aumentata ad almeno 10 000 franchi, anche nel caso del divieto giudiziale di cui all’articolo 258 CPC. Secondo il suo parere, la multa fino a 2000 franchi di cui all’articolo 258 CPC è troppo bassa per esercitare un effetto deterrente sui perturbatori. È vero che al momento dell’emanazione dell’ordinanza giudiziale, il giudice non conosce ancora le generalità dei contravventori, ma queste potrebbero essere accertate dalla polizia.
4 Consultazione
Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005131 sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione relativa alla consultazione, i pareri dei partecipanti alla consultazione, dopo la scadenza del termine di consultazione, e il rapporto esplicativo, dopo che il Consiglio federale ne ha preso conoscenza. Questi documenti sono accessibili in formato elettronico sulla piattaforma delle pubblicazioni del diritto federale132 (art. 16 dell’ordinanza del 17 agosto 2005133 sulla consultazione).
123BS (pag. 3), UDC (pag. 2), APF (pag. 6), ASM (pag. 3).
124HEV (pag. 6), UCS (pag. 3).
125HEV (pag. 6).
126BS (pag. 3).
127ASM (pag. 3).
128FSA (pag. 1).
129TI (pag. 3).
130CATEF (pag. 4).
131RS 172.061
132Disponibili sul sito: Procedure di consultazione concluse - 2020 (admin.ch)