Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)
2 Punti principali del progetto
Il progetto intende attuare la mozione 15.3531 Feller Olivier, che chiede di allentare le condizioni alle quali proprietari di immobili occupati illegalmente da squatter possono esercitare il diritto di ripresa di cui all’articolo 926 CC. Con l’avamprogetto, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione le seguenti proposte di modifica del CC e del CPC3:
− il termine a partire dal quale è possibile esercitare l’autodifesa secondo l’articolo 926
capoverso 2 CC va fissato dal momento in cui il possessore, con la diligenza richiesta dalle circostanze, è venuto a coscienza o avrebbe potuto venire a conoscenza dello spoglio del possesso. La nozione giuridicamente indeterminata di «immediatamente» è mantenuta per lasciare al giudice un margine di apprezzamento.
− l’obbligo di intervenire delle autorità nell’ambito del diritto in materia di protezione
del possesso va concretizzato completando l’articolo 926 capoverso 3 CC. In linea con la giurisprudenza del Tribunale federale, l’avamprogetto prevede di consolidare la protezione della proprietà fondiaria, istituendo un obbligo di principio, seppure non assoluto, delle autorità di intervenire laddove le circostanze lo richiedano. L’autotutela nella protezione del possesso va esercitata soltanto se l’intervento delle autorità non può essere ottenuto tempestivamente.
− Nel contempo l’avamprogetto prevede un’estensione dei vigenti provvedimenti di protezione del possesso contenuti nel CPC (ad.es. il divieto giudiziale). Sarà possibile ordinare la cessazione di una turbativa del possesso e la restituzione del possesso, sottratto con usurpazione, mediante ordinanza giudiziale contro ignoti. In questo modo si intende eliminare gli svantaggi procedurali dovuti al fatto che gli occupanti dell’immobile non possono essere indicati per nome o al fatto che mutano continuamente. Per tenere debitamente conto dei diritti procedurali degli interessati dall’ordinanza giudiziale, è prevista l’applicazione per analogia dei principi vigenti in materia di divieto giudiziale. Uniche differenze: in caso di ordinanza giudiziale, va applicato un termine d’opposizione di soli 10 giorni e il giudice deve decidere senza indugio e disporre immediatamente le misure d’esecuzione necessarie.
3 Pareri sull’avamprogetto
3.1 Apprezzamento generale del progetto
La maggior parte dei partecipanti accoglie positivamente l’orientamento del progetto e in particolare il potenziamento, perseguito dal progetto, dei diritti dei possessori di un’abitazione o di un fondo occupato4 nonché il conseguente rafforzamento della tutela dei diritti e della garanzia della proprietà5. La garanzia della proprietà è un diritto fondamentale su cui si fonda uno Stato di diritto; senza tale garanzia l’economia privata non può svilupparsi. Di conseguenza il proprietario deve poter mandare via senza problemi le persone che occupano illegalmente il suo immobile6– lo stesso deve valere anche per l’occupazione illegale di un immobile disabitato (in particolare anche se si trova in un bosco)7. Molti partecipanti8 condividono il bisogno d’intervento indicato nel progetto poiché, nella pratica, il vigente diritto in ma-
3 Codice di procedura civile, CPC; RS 272.
4 BS (pag. 1), GE (pag. 1), NE (pag. 1), OW (pag. 1), VD (pag. 3), TI (pag. 2), CGI (pag. 2), FER (pag. 1), FSA (pag. 1).
5 CP (pag. 3), SVBK (pag. 1), USPI (pag. 3).
6 CP (pag. 1), USPI (pag. 2).
7 SVBK (pag. 1).
8 SO (pag. 1), CATEF (pag. 3), CP (pag. 2), SVBK (pag. 1), USPI (pag. 2).