Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)

struzione o alla minaccia della sicurezza e prevenzione della rioccupazione) sia conforme al nuovo diritto. Se non venisse scelta una formulazione più chiara, saranno i giudici a stabilire quanto ampio sia il margine di manovra della polizia per quanto riguarda l’aiuto da prestare;

− secondo un’associazione82 la sussidiarietà dell’autotutela rispetto all’intervento delle autorità non viene ripresa nel testo di legge come invece indicato nel rapporto esplicativo. Respinge in ogni caso la modifica proposta, giudicandola superflua e ambigua. Inoltre ritiene discutibile cambiare una prassi ufficiale, disciplinata in generale dal diritto cantonale in materia di polizia, per vie traverse ossia mediante una revisione radicale del diritto federale; − un’associazione83 teme che la soluzione proposta possa anche essere vista come un indebolimento delle competenze cantonali o comunali a causa del margine di discrezionalità della polizia.

3.2.3 Una protezione del possesso più efficace nel Codice di procedura civile

3.2.3.1 Articolo 248 lettera c AP-CPC

Molti partecipanti84 accolgono con favore l’applicazione della procedura sommaria al nuovo strumento dell’ordinanza giudiziale, poiché questa procedura permette di prendere una decisione in tempi brevi e quindi di garantire una rapida tutela giurisdizionale ai possessori.

Per un Cantone85 è scorretto che, nei casi non del tutto manifesti, un’azione di protezione del possesso contro una cerchia conosciuta di persone vada trattata in procedura ordinaria e suggerisce di prevedere la procedura sommaria per qualsiasi situazione di protezione del possesso (art. 926–928 CC), integrando l’articolo 249 CPC lettera d di conseguenza. Un partito86 e un altro Cantone87 propongono di applicare in generale alla protezione del possesso la procedura sommaria. In questo modo si potrebbero in particolare evitare gli inconvenienti dovuti a una non entrata nel merito in un «caso manifesto» di cui all’articolo 257 CPC. Inoltre non servirebbe disporre provvedimenti cautelari e il diritto delle parti di essere ascoltate resterebbe preservato senza limitazioni grazie al diritto di replica. Per attuare tutto questo, lo stesso Cantone propone di inserire l’ordinanza giudiziale nei vigenti arti-

coli 258−260 CPC anziché introdurre i nuovi articoli 260a e 260b AP-CPC. Mediante un nuovo capoverso 3 all’articolo 258 CPC, si dovrebbe estendere al precedente divieto giudiziale il fatto che il giudice debba decidere «senza indugio». La procedura che venisse eventualmente avviata dopo l’ordinanza giudiziale dovrebbe quindi essere sommaria.

Un’associazione88 si rammarica tuttavia che, applicando la procedura sommaria, la procedura di conciliazione (art. 198 CPC) verrà meno, tanto più che i pareri raccolti nella consultazione degli esperti illustrano le esperienze estremamente positive fatte con soluzioni consensuali.

82 GDS (pag. 4 e 8).

83 UCS (pag. 3 seg.).

84 SO (pag. 2), TI (pag. 3), UDC (pag. 2), CATEF (pag. 4), CGI (pag. 2), APF (pag. 5).

85 GR (pag. 2).

86 PLR (pag. 1 seg.).

87 ZH (pag. 3).

88 GDS (pag. 11).