Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)

teria di protezione del possesso mostra alcuni punti deboli e non offre sempre una tutela efficace e rapida della proprietà fondiaria. A tale riguardo un partecipante9 critica anche la prassi adottata negli ultimi anni dalla polizia di alcune città, che indebolirebbe la tutela della proprietà in quanto consiste nell’esigere condizioni supplementari oltre alla querela. Diversi Cantoni ritengono che gli adeguamenti proposti apportino miglioramenti e adeguamenti tangibili a livello di protezione del possesso di immobili10 e sono convinti che le nuove disposizioni rafforzeranno il diritto in materia di autotutela11. Secondo due Cantoni12 anche la codificazione della giurisprudenza del Tribunale federale concernente l’intervento delle autorità è opportuna e inoltre contribuisce alla certezza del diritto13.

Un Cantone14 ricorda che il diritto privato con le sue regole in materia di protezione del possesso adempie il suo compito di garantire l’ordine sociale soltanto se può essere applicato. Un’efficiente amministrazione della giustizia contribuisce quindi indirettamente alla prosperità economica e a una migliore qualità della vita. In questo senso, anche le modifiche del CPC migliorano, secondo tre partecipanti15, l’applicazione dei diritti legali in materia di possesso e di proprietà. A tale riguardo, molti partecipanti16 si esprimono chiaramente a favore dell’ordinanza giudiziale di nuova istituzione e molti17 prendono positivamente atto che questo nuovo strumento non presuppone alcun diritto reale, cosicché i possessori derivati che locano o affittano il fondo ne possono approfittare. Singoli partecipanti chiedono tuttavia una soluzione specifica per i proprietari dei fondi, poiché altri casi d’applicazione sono molto rari18. Anche per un’altra organizzazione19 il campo d’applicazione è troppo ampio, in quanto l’avamprogetto non tutela solamente la proprietà ma anche il possesso e non si riferisce solo all’occupazione di abitazioni, ma anche a tutti i casi di turbativa e di spoglio del possesso di un fondo.

Sebbene l’avamprogetto sia in linea di massima percepito come un allentamento delle condizioni per esercitare l’autotutela20, alcuni partecipanti21 ritengono che elimini ancora troppo pochi ostacoli e vedono nella possibilità di formare opposizione immotivata un mezzo (troppo) facile per aggirare i provvedimenti disposti con l’ordinanza giudiziale. Un Cantone22 prende atto che il disciplinamento del diritto di autotutela rimane restrittivo, poiché costituisce un’eccezione, retta dal diritto positivo, al monopolio statale del ricorso alla forza, cui va attribuita grande importanza. Tuttavia tre Cantoni dubitano che queste innovazioni faciliteranno di fatto l’azione contro l’occupazione di abitazioni23. Un partecipante24 dubita che si raggiungerà più velocemente l’obbiettivo con la procedura di cui all’articolo 260a AP-CPC ed è dell’opinione che il problema dell’identificazione potrebbe essere affrontato con altri mezzi (querela per

9 usam (pag. 1 seg.).

10 GE (pag. 1), JU (pag. 1), VS (pag. 1).

11 OW (pag. 1).

12 BS (pag. 1), GE (pag. 1).

13 FR (pag. 1), NE (pag. 1).

14 AI (pag. 1).

15 OW (pag. 2), UDC (pag. 2), CDDGP (pag. 1).

16 AI (pag. 1), FR (pag. 1), NE (pag. 1), NW (pag. 2), TI (pag. 3), VD (pag. 3), CGI (pag. 3), FER (pag. 2), FRI (pag. 3), usam (pag. 2).

17 AI (pag. 1), OW (pag. 2), SO (pag. 3), CATEF (pag. 4).

18 APF (pag. 5).

19 GDS (pag. 5 f.).

20 FR (pag. 1), VD (pag. 1), CP (pag. 2), USPI (pag. 2).

21 TG (pag. 2), CP (pag. 2), USPI (pag. 2).

22 AG (pag. 1).

23 AG (pag. 1 seg.), BL (pag. 1), LU (pag. 1).

24 BS (pag. 3).