Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)
Un altro Cantone102 e un’associazione103 fanno però notare che al giudice sono assegnati compiti estremamente difficili da assolvere ossia verificare, per evitare un ricorso abusivo all’ordinanza giudiziale, se i presunti usurpatori sono effettivamente persone ignote al richiedente (cfr. pag. 32 e 33 del rapporto esplicativo). Inoltre l’onere di condurre indagini proprie contraddice anche il carattere della procedura sommaria. Quando vi sono dei dubbi sulle dichiarazioni del richiedente, il giudice dovrebbe piuttosto chiedere a quest’ultimo di presentare o di fornire direttamente i documenti per stabilire la verosimiglianza della turbativa o dello spoglio illeciti e, se il richiedente non lo fa, rifiutare la richiesta.
3.2.3.4 Articolo 260a capoverso 3 AP-CPC
Un Cantone104 accoglie con favore il fatto che il giudice debba decidere senza indugio, poiché si pone l’accento sul fatto che la tutela giurisdizionale va concessa rapidamente. Viceversa due partecipanti105 esprimono alcune critiche sul fatto che il principio relativo alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, generalmente vigente nel diritto civile, sia violato senza una ragione evidente. A loro parere invece, il giudice dovrebbe disporre misure esecutive solo su richiesta e decidere solamente le misure esecutive appropriate.
Un’associazione106 respinge chiaramente l’obbligo di sgombero di un immobile occupato anche se non ci sono le condizioni per un simile intervento secondo la prassi vigente nelle città. Viste le risorse e le capacità limitate, le organizzazioni di polizia hanno tutto l’interesse, anche se si applicasse l’articolo 260a AP-CPC, a non dover gestire una serie di sgomberi e rioccupazioni per un determinato immobile.
3.2.3.5 Articolo 260b AP-CPC
Per un Cantone107 la riduzione a 10 giorni del termine per interporre opposizione rispetto
ai 30 previsti per il divieto giudiziale è opportuna e giustificata108, in quanto nei casi sottoposti a un’ordinanza giudiziale è già in corso un’illecita turbativa o uno spoglio illecito, mentre nel caso di un divieto giudiziale no. In questo modo si tiene debitamente conto dei diritti procedurali degli interessati, poiché l’ordinanza diviene inefficace nei confronti della persona che forma opposizione e il possessore deve procedere contro l’autore dell’opposizione in un procedimento in contraddittorio109.
Poiché l’opposizione rende inefficace l’ordinanza nei confronti dell’autore dell’opposizione stessa, alcuni partecipanti110 ritengono l’ordinanza giudiziale un arma poco o per nulla efficace per ottenere uno sgombero entro un tempo utile111. Un Cantone112 teme che l’articolo 260a AP-CPC resti lettera morta. Secondo un altro113 il problema risiede nel fatto che, ad
102 BS (pag. 2).
103 SVR (pag. 2).
104 SO (pag. 3).
105 BS (pag. 3), ASM (pag. 2).
106 UCS (pag. 4).
107 AG (pag. 2).
108 AI (pag. 1), SO (pag. 3).
109 SO (pag. 3).
110 AG (pag. 1).
111 TG (pag. 2), PLR (pag. 1 seg.).
112 BL (pag. 1).
113 TG (pag. 2).